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Sentenza

Sentenza del 21/11/2022 n. 701 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Il contribuente nella sua qualità di socio accomandante di una società nel triennio precedente può beneficiare del regime fiscale di vantaggio previsto dall'art. 27, c. 2, lett. a, D.L. 98/2011 se non ha percepito utili - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva optato per il "regime fiscale di vantaggio" ex art. 27, c.2, lett. a) D.L. 98/2011 per l'anno 2015. L'Ufficio negò il beneficio sostenendo che il contribuente, nei tre anni precedenti, aveva partecipato come socio accomandante in una s.a.s., configurando a suo avviso l'esercizio di attività d'impresa ostativa. L'Ufficio eccepiva inoltre la mancata risposta del contribuente a un questionario (artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72). Il contribuente deduceva che la qualifica di socio accomandante non equivale all'esercizio dell'attività d'impresa e che la società partecipata era, nel triennio precedente, inattiva e non aveva distribuito utili.

La decisione

La Commissione Tributaria d'Appello ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che l'art. 27, c.2, lett. a) è autosufficiente nel vietare l'accesso al regime solo se il contribuente abbia effettivamente esercitato attività d'impresa nei tre anni precedenti. Alla luce delle norme del codice civile (artt. 2313, 2318, 2320 c.c.) il socio accomandante non partecipa alla gestione e non esercita di per sé l'attività d'impresa; inoltre la società era risultata inattiva nel triennio, senza utili percepiti. Pertanto il contribuente poteva beneficiare del regime di vantaggio. Spese del grado a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 27, c. 2, lett. a), D.L. 98/2011

    Il regime fiscale di vantaggio non può essere optato se il contribuente ha esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività per la quale richiede il regime, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare. La norma costituisce la regola primaria e va applicata autonomamente.

  • art. 1, c. 99, L. 244/2007

    Richiamata dall'Amministrazione per una lettura combinata; la Corte ha ritenuto però che l'art. 27/98 sia autosufficiente e non richieda combinazioni interpretative con questa norma per decidere il caso.

  • Provv. Direttore AdE 22.12.2011 e Circolare AdE 17/E del 30.05.2012

    Documenti di prassi che interpretano i limiti soggettivi del regime; la Commissione osserva che i provvedimenti amministrativi non possono modificare o estendere la portata della legge e non prevalgono sulla lettura normativa.

  • art. 2313 c.c.

    Stabilisce la responsabilità limitata del socio accomandante (risponde solo entro la quota conferita), confermando la natura non amministrativa della partecipazione.

  • art. 2318 c.c.

    Prevede che al socio accomandante non possa essere conferita l'amministrazione della società, rafforzando l'idea che non esercita attività gestionale d'impresa.

  • art. 2320 c.c.

    Indica l'assenza di poteri di amministrazione del socio accomandante e la sua posizione passiva rispetto alla gestione societaria.

  • art. 2247 c.c.

    Norma generale sul fatto che la società esercita attività economica; la Commissione la prende in considerazione ma osserva che nel caso concreto la società era inattiva nel triennio, quindi dalla partecipazione non è derivata attività d'impresa né utili.

  • artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972

    Prevedono poteri istruttori e questionari; l'Ufficio ha contestato la mancata risposta, ma la Corte ha ritenuto che ciò non fosse decisivo rispetto alla verifica normativa dell'esercizio di attività d'impresa nei tre anni precedenti.

Massime di principio

  • La semplice partecipazione come socio accomandante a una società di persone non equivale automaticamente all'esercizio di attività d'impresa ai fini dell'esclusione dal regime di vantaggio, quando il socio non partecipa alla gestione.
  • Se la società partecipata è stata inattiva nel triennio precedente e il socio non ha percepito utili, quella partecipazione non costituisce di per sé un'attività d'impresa ostativa all'accesso al regime.
  • I provvedimenti e le circolari amministrative non possono modificare la portata di una norma di legge: l'esclusione dal regime va valutata principalmente sulla base del testo normativo (art. 27, c.2, lett. a)).
  • La prova della mancata esercizio di attività d'impresa nel periodo rilevante è determinante: conservare e produrre documentazione che dimostri l'inattività della società e l'assenza di utili è essenziale per ottenere il beneficio.
  • La mancata risposta a questionari dell'Amministrazione fiscale può aggravare l'accertamento, ma non sostituisce né soppianta l'accertamento della sussistenza, nel concreto, di un'attività d'impresa ostativa; ogni valutazione deve basarsi su elementi probatori concreti.

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