Sentenza del 21/11/2022 n. 1330 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU nn. 1X e 4X del 16/01/2019 per gli anni 2014 e 2015, con cui il Comune aveva negato l'esenzione "prima casa" ritenendo che la diversa residenza anagrafica della coniuge escludesse l'agevolazione per l'immobile dell'appellante. L'appellante deduceva, tra l'altro, violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), nullità per omessa pronuncia e censurava l'applicazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello del contribuente. Ha ritenuto applicabile la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2 (quarto periodo) del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui penalizzava i coniugi o uniti civilmente con residenze/dimore disgiunte. Il Comune non aveva fornito prova dell'assenza dei requisiti di residenza/dimora dell'appellante e le produzioni documentali introdotte per la prima volta in appello sono state ritenute tardive. Sono stati annullati gli avvisi IMU impugnati e compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: grava sulla parte che allega un fatto la prova dello stesso. Nel caso di specie il Comune non ha fornito prove adeguate a dimostrare l'assenza della dimora/residenza dell'appellante nell'immobile.
art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011
La Corte Costituzionale (sent. n. 209/2022) ha dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui, richiamando la nozione di "nucleo familiare", impediva ai coniugi/uniti civilmente con residenze disgiunte di godere entrambi dell'esenzione IMU sulla rispettiva abitazione principale.
art. 113, comma 1 c.p.c.
Norma sulla decisione della causa nel merito secondo le conclusioni delle parti: richiamata dall'appellante tra i motivi di censura; il Collegio però ha deciso secondo la normativa costituzionale e la prova raccolta.
art. 115 c.p.c.
Regola sull'onere delle parti di proporre mezzi istruttori; rilevanza procedurale rispetto alle prove tardivamente introdotte in appello.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
Richiamata dall'appellante nelle censure relative alla disciplina fiscale dell'abitazione principale; il Collegio si è comunque basato sulla declaratoria di incostituzionalità intervenuta successivamente.
art. 112 c.p.c.
Richiesta di nullità per omessa pronuncia su motivo subordinato: il Collegio non ha ritenuto fondata la nullità segnalata, procedendo all'esame sostanziale alla luce del mutamento giurisprudenziale/normativo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201/2011; ne consegue che coniugi o uniti civilmente con residenze/dimore abituali disgiunte possono entrambi beneficiare dell'esenzione IMU per la propria abitazione principale, salvo che la dimora abituale sia comune.
comma 741, lett. b) Legge n. 160/2019 e art. 5-decies D.L. 146/2021
Norme richiamate dalla Corte Costituzionale come esempi di disposizioni che limitavano l'opzione per l'agevolazione in presenza di residenze/dimore diverse; anche queste limitazioni sono state valutate alla luce della declaratoria di incostituzionalità.
Massime di principio
- Dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022, i coniugi o le persone unite in unione civile che hanno residenza anagrafica e dimora abituale disgiunte possono, ciascuno per il proprio immobile, ottenere l'esenzione IMU per l'abitazione principale, tranne nel caso in cui sia accertato che la dimora abituale sia effettivamente comune.
- L'onere di provare l'assenza dei requisiti per l'esenzione (residenza e dimora abituale) grava sull'ente impositore: il Comune deve documentare, in fase amministrativa o almeno in primo grado, elementi probatori concreti e non limitarsi ad inferenze basate sulla residenza dell'altro coniuge.
- Le prove e le nuove argomentazioni introdotte per la prima volta in sede di appello possono essere ritenute tardive e inammissibili; il Comune deve curare l'istruttoria già in primo grado o in sede amministrativa.
- La dichiarazione di incostituzionalità di una norma fiscale può comportare l'annullamento di avvisi di accertamento fondati su quella norma anche se tali avvisi sono anteriori alla decisione, quando la norma era il fondamento giuridico dell'accertamento.
- Occorre distinguere tra residenza anagrafica e dimora abituale: entrambi i requisiti concorrono a definire l'abitazione principale; prova documentale utile comprende iscrizione anagrafica, certificazione di dimora, consumi utenze, atti comprovanti la quotidiana fruizione dell'immobile.
- Se in concreto risulta che i coniugi convivono effettivamente nella medesima dimora abituale, l'esenzione può essere riconosciuta una sola volta; la semplice diversità formale della residenza non è più di per sé sufficiente a precludere la doppia agevolazione senza prova contraria.
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