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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36264/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una serie di articoli pubblicati su un quotidiano, firmati dalla ricorrente, ritenuti lesivi dell'onore e del prestigio di un istituto pubblico. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dall'ente, condannando la giornalista al pagamento di euro 25.000,00; la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente proponeva quattro motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., sostenendo che l'attore non avesse mai chiesto l'accertamento del reato di diffamazione e che il tribunale avesse deciso ultra petita fondando la responsabilità su una causa petendi diversa; (2) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., 115, 116 e 166 c.p.c., 2702 c.c., 57 c.p. e 2214 ss. c.c., deducendo che la paternità degli articoli finali spettava al direttore responsabile, sicché difettava la sua legittimazione passiva e comunque l'attore avrebbe dovuto provare che ella fosse l'effettiva autrice del testo pubblicato; (3) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., dell'art. 27 Cost. e degli artt. 100 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame e violazione degli artt. 1, 2 e 21 Cost., lamentando che la corte d'appello avesse negato l'esimente del diritto di cronaca e avesse errato nel ritenere sussistente il danno senza provare lesione, nesso causale e quantificazione, nonché nel non valorizzare il carattere di articoli d'inchiesta; (4) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell'art. 342 c.p.c., oltre a omesso esame, contro la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello sulla sussistenza e sul quantum del danno, che secondo la ricorrente era invece specifico e denunciava l'erronea assunzione del danno in re ipsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ai limiti dell'inammissibilità ma manifestamente infondato nel suo complesso, osservando anche carenze espositive nell'illustrazione dei fatti e dei motivi. Il primo motivo è stato giudicato infondato perché, in materia di illecito civile, non è necessario allegare o provare la configurazione di un reato, essendo sufficiente la deduzione e prova dei fatti lesivi e della loro offensività. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché la firma apposta sugli articoli implica l'assunzione della paternità dell'opera e delle responsabilità che ne derivano; la ricorrente non aveva dedotto di aver subito modifiche all'insaputa propria, ma aveva continuato a firmare gli articoli. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché riproponevano argomentazioni già svolte nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibili per genericità i corrispondenti motivi di appello. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati in cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione, ma la Corte esclude la violazione perché la domanda risarcitoria poteva essere accolta senza necessità di formale accertamento del reato.

  • art. 277 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c.; la Corte non ravvisa violazione nel modo in cui il giudice di merito ha deciso la domanda.

  • art. 2043 c.c.

    L'illecito civile è atipico: basta allegare e provare fatti lesivi e offensivi; non occorre la riconduzione a un illecito tipico o a un reato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte respinge le censure sulla ripartizione dell'onere della prova, richiamando che nel caso di specie era sufficiente la prova dei fatti lesivi e della loro offensività.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato nei motivi, ma la Corte non accoglie la censura relativa alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato nei motivi, ma la Corte non ravvisa vizi nella valutazione del materiale probatorio.

  • art. 166 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 2702 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per contestare l'efficacia probatoria della firma, ma la Corte valorizza la firma quale assunzione di paternità dell'articolo.

  • art. 57 c.p.

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte afferma che, in sede civile, non è necessario l'accertamento della responsabilità penale.

  • art. 2214 c.c. e ss.

    Norme richiamate solo nel motivo, senza che la Corte vi faccia specifica applicazione decisoria.

  • art. 27 Cost.

    È invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigetto delle censure.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 21 Cost.

    È invocato a sostegno del diritto di cronaca, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello; la Corte conferma che il motivo era generico.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per soccombenza.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità civile per contenuti diffamatori pubblicati a mezzo stampa, non è necessario che l'attore chieda o ottenga l'accertamento del reato: è sufficiente allegare e provare i fatti lesivi e la loro attitudine offensiva dell'onore o del prestigio del soggetto leso.
  • L'illecito civile ha struttura atipica; la responsabilità risarcitoria può essere affermata anche quando i fatti allegati siano astrattamente riconducibili a una figura di reato, senza che in sede civile sia indispensabile la previa o contestuale affermazione di responsabilità penale.
  • Il giornalista che sottoscrive un articolo assume la paternità del testo pubblicato e, salvo che deduca e provi di avere subìto modifiche decisive a propria insaputa nella versione finale, non può sottrarsi alle responsabilità derivanti dal contenuto diffamatorio.
  • Le censure di appello e di legittimità sulla sussistenza del danno e sulla sua quantificazione devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio della decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito o affermazioni generiche integra inammissibilità.
  • Non è configurabile un risarcimento automatico solo perché il fatto è qualificabile come diffamatorio: resta necessario l'accertamento dell'offensività concreta della condotta e del nesso tra pubblicazione e lesione del bene giuridico protetto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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