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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21963/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società operante nel settore degli apparecchi da gioco la non correttezza del regime IVA di esenzione applicato a fatture passive per servizi di "raccolta giocate" resi da una cooperativa incaricata con contratto di facility management. L’avviso di accertamento recuperava IVA, contestava l’indebita detrazione di imposta, l’esposizione di un credito IVA e irrogava sanzioni per dichiarazione infedele e omessa regolarizzazione di fatture passive. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo che l’esenzione IVA si estendesse anche ai rapporti con terzi diversi dal concessionario, qualificando in senso ampio il termine "terzi" e valorizzando la natura sostanziale dell’attività svolta. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 1, comma 497, l. 311/2004, per avere la CTR riconosciuto l’esenzione in assenza di un rapporto diretto tra concessionario e soggetto prestatore; 2) violazione dei criteri di interpretazione delle norme agevolative, sostenendo la necessità di interpretazione restrittiva; 3) violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997, per avere escluso le sanzioni senza verificare l’assenza di colpa, confondendo buona fede con dovere di diligenza e vigilanza sul professionista incaricato della dichiarazione.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi. Ha affermato che l’esenzione IVA per la raccolta delle giocate con apparecchi ex art. 110, comma 6, TULPS opera solo per le operazioni poste in essere nell’ambito del rapporto diretto con il concessionario, cioè tra concessionario e gestore oppure tra concessionario ed esercente, mentre resta fuori l’attività svolta da un ulteriore soggetto incaricato dal gestore nei confronti dell’esercente. Ha inoltre ribadito che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che il termine "terzi" non consente un’estensione indiscriminata dell’esenzione. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ritenuto erronea la motivazione della CTR perché la non colpevolezza non si presume dalla sola affidabilità del professionista: il contribuente deve provare di aver vigilato e di aver adottato tutte le cautele esigibili, non essendo sufficiente invocare una generica buona fede o attività successive alla violazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972

    "le operazioni relative all'esercizio del lotto... ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate"

    L'esenzione IVA riguarda la raccolta delle giocate solo nei limiti in cui essa si collochi nell'ambito dell'attività di gioco riservata allo Stato e dei rapporti diretti con il concessionario.

  • art. 1, comma 497, l. n. 311 del 2004

    "ha esteso l'esenzione alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento ... anche ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa"

    L'estensione agevolativa è circoscritta ai terzi incaricati direttamente dal concessionario, non potendo ricomprendere ulteriori sub-incarichi tra gestore ed esercente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato quale parametro ermeneutico, ma la Corte valorizza soprattutto la stretta interpretazione delle norme agevolative.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Le disposizioni agevolative ed esentative in materia fiscale devono essere interpretate restrittivamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Per l'esclusione della sanzione occorre la prova dell'assenza di colpa; non basta l'affidamento al professionista né la generica buona fede.

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    La responsabilità per violazioni tributarie richiede coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa superabile dal contribuente con prova contraria.

  • art. 10 Statuto del contribuente

    "Non sono irrogate sanzioni ... quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza ... o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta"

    La buona fede rileva entro presupposti specifici; non sostituisce l'onere di dimostrare l'assenza di colpa nella vigilanza sul professionista.

Massime di principio

  • Le norme agevolative ed esentative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi e i soggetti espressamente contemplati dalla legge.
  • L'esenzione IVA per la raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento opera solo per le attività svolte nell'ambito del rapporto diretto con il concessionario della rete telematica, restando esclusi i sub-affidamenti tra gestore ed esercente o ulteriori soggetti incaricati.
  • Quando un rapporto tributario è oggetto di sanzione per dichiarazione infedele o indebita detrazione, il contribuente che invochi l'assenza di colpa deve provare di aver vigilato sul professionista incaricato e di aver adottato tutte le cautele esigibili.
  • La buona fede del contribuente non coincide con la mera convinzione soggettiva della liceità del comportamento, ma richiede elementi oggettivi idonei a rendere inevitabile l'errore e a escludere la colpevolezza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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