Cassazione Civile, Ordinanza n. 17304/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario postale)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la società postale chiedendo il risarcimento del danno per l'illegittima negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile di euro 8.100, emesso su richiesta di una banca e spedito al beneficiario, ma poi incassato da un soggetto che ne avrebbe disconosciuto la firma e che, secondo la domanda, non era il legittimo prenditore. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non imputabile alla società postale l'errore di identificazione del presentatore; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo che l'operatore non avesse usato la diligenza dovuta nell'identificare il presentatore dell'assegno, anche alla luce di prassi ABI e della particolare natura dell'assegno di traenza, e aveva condannato la società postale al risarcimento. Avverso tale decisione la società postale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che la Corte ha definito la causa solo sulla preliminare eccezione di tardività/inammissibilità del ricorso, senza esaminare il merito dei motivi. La resistente ha eccepito la tardiva notificazione del ricorso oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., deducendo che il primo tentativo notificatorio era fallito per un errore imputabile al notificante, perché la notifica era stata eseguita presso il vecchio domicilio del difensore domiciliatario, il quale esercitava nello stesso circondario e il cui indirizzo avrebbe dovuto essere verificato tramite l'albo; la ricorrente ha replicato invocando l'incolpevolezza del mancato perfezionamento e la rinnovazione della notifica via PEC.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della resistente, ritenendo tardivo il ricorso: il primo tentativo di notificazione, eseguito presso il difensore domiciliatario della controparte, non poteva considerarsi non imputabile alla ricorrente perché il difensore svolgeva la propria attività nello stesso circondario e dunque incombeva sul notificante l'onere di verificare l'attualità dell'indirizzo. Non essendo stata dimostrata una notificazione tempestiva né al domicilio fisico corretto né al domicilio digitale, il successivo perfezionamento della notifica è stato reputato tardivo. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
fissa il termine lungo per proporre impugnazione in assenza di notificazione della sentenza; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo.
regola la condanna alle spese a carico della parte soccombente, applicata alla ricorrente.
richiamato per la memoria depositata dalla resistente in prossimità della decisione.
richiamato nel merito dalla Corte d'appello come norma sull'onere del debitore di provare l'impossibilità non imputabile della prestazione.
art. 43 L.A.
richiamato nel merito dalla Corte d'appello come fonte della responsabilità contrattuale dell'intermediario negoziatore dell'assegno.
art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012
introduce il principio del domicilio digitale, con notificazioni e comunicazioni all'indirizzo PEC del difensore.
art. 52, comma 10, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014
ha modificato la disciplina del domicilio digitale, applicabile agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115 del 2002
costituisce il parametro per calcolare l'ulteriore importo dovuto.
art. 83, comma 2, D.L. 18/2020
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19.
art. 36, comma 1, D.L. 23/2020 conv. con modif. dalla L. 40/2020
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19.
Massime di principio
- Quando la notificazione dell'impugnazione non va a buon fine, la riattivazione del procedimento notificatorio conserva gli effetti della richiesta originaria solo se il mancato perfezionamento è dovuto a cause non imputabili al notificante e se la rinnovazione interviene con immediatezza entro un termine ragionevole, salvo rigorosa prova di circostanze eccezionali.
- Se il difensore destinatario della notificazione esercita nello stesso circondario del tribunale, il notificante ha l'onere di verificare l'attualità dell'indirizzo professionale risultante dagli atti e dall'albo; la notifica al vecchio indirizzo, in caso di trasferimento, è imputabile al notificante e non consente di salvare i termini dell'impugnazione.
- La regola del domicilio digitale può rendere concorrente la notificazione via PEC rispetto al domicilio fisico del difensore, ma la parte che intenda avvalersi della tempestività dell'impugnazione deve allegare e provare di aver effettivamente eseguito o tentato la notifica nel rispetto della disciplina applicabile.
- In sede di impugnazione, la tardività della notificazione determina l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove previsto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17264/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17276/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2024 del 24/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →