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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17304/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (intermediario postale)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la società postale chiedendo il risarcimento del danno per l'illegittima negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile di euro 8.100, emesso su richiesta di una banca e spedito al beneficiario, ma poi incassato da un soggetto che ne avrebbe disconosciuto la firma e che, secondo la domanda, non era il legittimo prenditore. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non imputabile alla società postale l'errore di identificazione del presentatore; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo che l'operatore non avesse usato la diligenza dovuta nell'identificare il presentatore dell'assegno, anche alla luce di prassi ABI e della particolare natura dell'assegno di traenza, e aveva condannato la società postale al risarcimento. Avverso tale decisione la società postale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che la Corte ha definito la causa solo sulla preliminare eccezione di tardività/inammissibilità del ricorso, senza esaminare il merito dei motivi. La resistente ha eccepito la tardiva notificazione del ricorso oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., deducendo che il primo tentativo notificatorio era fallito per un errore imputabile al notificante, perché la notifica era stata eseguita presso il vecchio domicilio del difensore domiciliatario, il quale esercitava nello stesso circondario e il cui indirizzo avrebbe dovuto essere verificato tramite l'albo; la ricorrente ha replicato invocando l'incolpevolezza del mancato perfezionamento e la rinnovazione della notifica via PEC.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della resistente, ritenendo tardivo il ricorso: il primo tentativo di notificazione, eseguito presso il difensore domiciliatario della controparte, non poteva considerarsi non imputabile alla ricorrente perché il difensore svolgeva la propria attività nello stesso circondario e dunque incombeva sul notificante l'onere di verificare l'attualità dell'indirizzo. Non essendo stata dimostrata una notificazione tempestiva né al domicilio fisico corretto né al domicilio digitale, il successivo perfezionamento della notifica è stato reputato tardivo. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la notificazione dell'impugnazione non va a buon fine, la riattivazione del procedimento notificatorio conserva gli effetti della richiesta originaria solo se il mancato perfezionamento è dovuto a cause non imputabili al notificante e se la rinnovazione interviene con immediatezza entro un termine ragionevole, salvo rigorosa prova di circostanze eccezionali.
  • Se il difensore destinatario della notificazione esercita nello stesso circondario del tribunale, il notificante ha l'onere di verificare l'attualità dell'indirizzo professionale risultante dagli atti e dall'albo; la notifica al vecchio indirizzo, in caso di trasferimento, è imputabile al notificante e non consente di salvare i termini dell'impugnazione.
  • La regola del domicilio digitale può rendere concorrente la notificazione via PEC rispetto al domicilio fisico del difensore, ma la parte che intenda avvalersi della tempestività dell'impugnazione deve allegare e provare di aver effettivamente eseguito o tentato la notifica nel rispetto della disciplina applicabile.
  • In sede di impugnazione, la tardività della notificazione determina l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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