Cassazione Civile, Ordinanza n. 25758/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 con cui erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti non inerenti, non documentati o riferiti a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero di IVA indebitamente detratta, oltre che rilievi ai fini IRES e IRAP. La CTR aveva rigettato l'appello confermando la decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva cinque motivi: 1) formazione del giudicato esterno da precedenti sentenze relative all'anno 2009, che avrebbero riconosciuto la deducibilità di spese fatturate da alcuni fornitori e l'efficacia espansiva anche per il 2012; 2) omessa pronuncia su tale eccezione di giudicato con riguardo alla detraibilità IVA; 3) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, per avere ritenuto non inerenti i costi relativi a fatture di Agorà Trading s.r.l., senza considerare un accordo accessorio al contratto di agenzia stipulato con Matrix s.p.a.; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per asserita mancata considerazione delle prove e per adesione alla motivazione del primo giudice; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che spettasse all'Ufficio provare l'inesistenza delle operazioni e non al contribuente dimostrarne l'effettività e l'inerenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, applicando la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018, ma ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso l'efficacia espansiva del giudicato esterno sulle spese deducibili, osservando che l'inerenza dei costi non è elemento tendenzialmente permanente e va valutata per ciascun periodo d'imposta; ha inoltre rilevato che, quanto alla sentenza favorevole invocata per Machema, la questione era comunque deducibile nel giudizio di merito. Sul merito, ha confermato che incombe sul contribuente l'onere di provare esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi dedotti, e che, in presenza di presunzioni di inesistenza oggettiva formulate dall'Ufficio, il contribuente deve fornire prova dell'effettività delle operazioni non essendo sufficiente la sola fattura o la regolarità contabile. Ha ritenuto, infine, adeguata la motivazione della CTR, non meramente apparente, e ha respinto la doglianza sul riparto dell'onere della prova per difetto di specificità e comunque per infondatezza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con applicazione del raddoppio del contributo unificato e senza spese per mancata costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018
sospesi, per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019
la sospensione opera ex lege, in presenza dei requisiti di definibilità della lite anche solo in astratto, senza necessità di una concreta istanza di definizione
il costo è deducibile solo se ne risultano esistenza, inerenza e coerenza economica; la semplice contabilizzazione o la sola fattura non bastano
la censura di omessa pronuncia presuppone una reale mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione di legge sostanziale, ma non per contestare il mero apprezzamento di fatto svolto dal giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento logico della decisione
in materia di costi deducibili e IVA, una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi di inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l'effettività delle operazioni contestate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno relativo a un diverso periodo d'imposta può espandersi solo se riguarda elementi costitutivi della fattispecie tendenzialmente permanenti o un punto fondamentale comune ai due giudizi; non si estende automaticamente a componenti del reddito variabili annualmente, come l'inerenza o la deducibilità di specifici costi.
- L'efficacia preclusiva del giudicato non opera indistintamente per tutte le annualità dei tributi periodici: occorre verificare se il tema deciso in precedenza abbia carattere durevole e sia identico nel nuovo giudizio, altrimenti ciascun periodo d'imposta va accertato autonomamente.
- In tema di deducibilità dei costi, il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza della spesa, la sua inerenza all'attività e, se contestata, la coerenza economica dell'operazione; non è sufficiente la mera registrazione contabile o la sola produzione della fattura.
- Quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e non può limitarsi a invocare la regolarità formale della fattura o dei pagamenti.
- La motivazione è apparente solo se non consente di individuare il ragionamento decisorio; non sussiste nullità quando la sentenza di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi valorizzati e della ragione per cui ritiene non superati gli indizi offerti dall'Ufficio.
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