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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12305/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole dopo un episodio di mancato rispetto dell’orario di lavoro del sabato e di conseguente assenza ingiustificata per l’intera giornata. Sosteneva che la modifica dell’orario di lavoro part-time fosse stata imposta unilateralmente dal datore senza un valido accordo scritto e che, pertanto, la collocazione della riduzione oraria alla fascia iniziale del sabato fosse illegittima. Da ciò faceva discendere la nullità o illegittimità del recesso, anche per asserita ritorsività, oltre alla richiesta di reintegrazione e di indennità risarcitoria. In via ulteriore allegava una situazione di straining con domanda di danno non patrimoniale. In cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sul lavoro a tempo parziale, perché le variazioni della collocazione temporale della prestazione e della durata devono risultare da accordo scritto, e violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello posto a suo carico l’onere di provare l’accordo; 2) violazione dell’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 1460 c.c., sostenendo che il rifiuto di concordare una variazione dell’orario non poteva giustificare il licenziamento e che era stato il datore a rifiutare per primo la prestazione offerta secondo l’orario originario; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, poiché la Corte territoriale avrebbe richiamato la disciplina del tempo parziale per poi non applicarla correttamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla controricorrente per difetto di autosufficienza, ma ha poi giudicato inammissibili i primi due motivi perché la sentenza d’appello si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato, la legittimità della determinazione datoriale dell’orario in assenza di prova di un diverso accordo; dall’altro, comunque, l’insufficiente gravità dell’asserito inadempimento datoriale, che non avrebbe potuto legittimare, ex art. 1460 c.c., le ripetute condotte di insubordinazione e assenza ingiustificata. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta pienamente intelligibile e non meramente apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 48 e ss., L. n. 92/2012

    Indica il rito speciale utilizzato per l’impugnativa del licenziamento e delimita l’ambito delle domande proponibili nel relativo procedimento.

  • art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato come norma che impone, nel lavoro a tempo parziale, che le variazioni della collocazione temporale della prestazione o della durata siano oggetto di pattuizione scritta.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato per affermare la necessità dell’accordo scritto sulle modifiche dell’orario nel part-time.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rifiuto di concordare variazioni dell’orario non può costituire giustificato motivo di licenziamento; la Corte non accoglie la censura perché assorbita dalla ratio non impugnata e dalla valutazione di insussistenza/irrilevanza dell’inadempimento datoriale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sulla sussistenza di un accordo modificativo dell’orario di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di nullità della sentenza in caso di motivazione apparente o radicalmente contraddittoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione dopo la riforma del 2012.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato per l’eccezione di inadempimento: la Corte ribadisce che un eventuale inadempimento datoriale parziale e di scarsa incidenza non giustifica condotte di insubordinazione e assenza reiterata del lavoratore.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per definire quando la motivazione è nulla: solo se mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione, violato solo in caso di motivazione assente o meramente apparente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione, senza una specifica affermazione decisoria autonoma nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per la determinazione del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione dell’esistenza di un giudicato esterno richiede la riproduzione integrale della sentenza asseritamente passata in giudicato: il mero richiamo o l’allegazione non autosufficiente non consentono di scrutinare l’eccezione.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggerla, il ricorrente deve impugnarle tutte; la mancata censura anche di una sola ratio rende inammissibili i motivi diretti solo contro le altre.
  • Nel lavoro a tempo parziale, la modifica della collocazione temporale della prestazione richiede un accordo nei modi previsti dalla legge; in difetto di prova di un diverso accordo, il datore può collocare l’orario entro il perimetro originariamente pattuito e secondo esigenze organizzative.
  • L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non può essere invocata per reagire a un eventuale inadempimento datoriale solo parziale, limitato e di scarso rilievo nell’economia del rapporto, quando il lavoratore abbia posto in essere condotte reiterate di insubordinazione e assenza ingiustificata.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non coincide con la mera insufficienza argomentativa: sussiste solo se la motivazione è mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile, tale da non rendere percepibile il percorso logico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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