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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12260/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento di un asserito demansionamento e della conseguente dequalificazione professionale subiti da un dipendente comunale nel periodo dal 01/05/2017 al 10/09/2019. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo l'illegittimità della condotta datoriale e liquidando il danno nella misura del 100% della retribuzione mensile. La Corte d'appello ha invece confermato l'illegittimità del comportamento, ma ha ritenuto che non vi fosse stato uno svuotamento totale delle mansioni, riducendo la liquidazione equitativa del danno al 30% della retribuzione mensile. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 1218 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente percepito e valutato le prove testimoniali e il regolamento della biblioteca, giungendo senza base fattuale alla conclusione del solo parziale svuotamento delle mansioni; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., 132 c.p.c. e 111 Cost., deducendo che la motivazione sulla quantificazione del danno fosse meramente apparente, perché non spiegava il passaggio dal 100% al 30% e si fondava su un criterio troppo generico, ossia la tutela della professionalità acquisita nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso mirasse in realtà a contestare la valutazione delle prove di merito, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione fuori dalle eccezioni previste dall'art. 116 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la liquidazione equitativa del danno deve essere motivata indicando, sia pure sinteticamente, i criteri seguiti e gli elementi considerati; tale esigenza è ancora più stringente quando la Corte d'appello si discosta in modo rilevante dalla quantificazione effettuata dal primo giudice. La motivazione adottata dalla Corte territoriale è stata giudicata insufficiente, poiché la riduzione al 30% è stata giustificata solo con un richiamo generico alla tutela della professionalità acquisita nel tempo, formula ritenuta equivoca e inidonea a sorreggere una riduzione così marcata. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un'erronea ripartizione/valutazione dell'onere probatorio nella ricostruzione del demansionamento; la Corte non accoglie la censura perché essa si traduce in una contestazione della valutazione delle prove di merito.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla responsabilità per inadempimento; nel caso concreto è evocato a sostegno della doglianza sul demansionamento e sui relativi danni.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare una pretesa errata percezione delle risultanze istruttorie; la Corte afferma che la censura attacca in realtà la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la valutazione delle prove soggette al libero apprezzamento del giudice di merito non è sindacabile in cassazione, salvo le eccezioni che non ricorrono nel caso concreto.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno; la Corte afferma che la liquidazione equitativa deve essere sorretta da una motivazione che renda percepibile il percorso logico seguito.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno; la Corte applica il principio secondo cui la liquidazione equitativa richiede l'indicazione dei criteri utilizzati.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte censura la motivazione apparente della sentenza impugnata sulla quantificazione del danno.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione sufficiente e controllabile del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/processo.

Massime di principio

  • La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito è inammissibile in cassazione, salvo i limitati casi in cui sia dedotta una vera violazione dei limiti legali della valutazione probatoria.
  • La liquidazione equitativa del danno, anche nella forma cosiddetta pura, deve essere motivata in modo tale da rendere comprensibili i criteri seguiti e gli elementi considerati; una motivazione generica o meramente assertiva non consente il controllo di legittimità.
  • Quando la decisione di appello si discosta in misura notevole dalla quantificazione del primo giudice, la motivazione sulla misura del risarcimento deve essere particolarmente puntuale, perché non è sufficiente un richiamo vago a formule astratte per giustificare una drastica riduzione del danno riconosciuto.
  • Nel caso di demansionamento o dequalificazione professionale, l'accertamento della riduzione delle mansioni e la quantificazione del danno sono questioni distinte: la prima attiene al fatto e alla prova, la seconda richiede una motivazione autonoma e specifica sui criteri equitativi impiegati.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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