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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12311/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a un proprio dipendente con lettera del 28 dicembre 2020. Il lavoratore aveva chiesto di accertare la nullità e/o illegittimità del recesso e di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro con le conseguenze risarcitorie e contributive previste dalla tutela reintegratoria. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione del lavoratore avverso l’ordinanza resa nel sommario, confermando la legittimità del licenziamento. La Corte d’appello, invece, ha accolto il reclamo del lavoratore, ha annullato il licenziamento e ha condannato la società alla reintegrazione, al pagamento di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto per dodici mensilità, con rivalutazione e interessi, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma, prima della decisione sul merito del ricorso, ha depositato un verbale di conciliazione giudiziale chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto del verbale di conciliazione giudiziale depositato in atti, dal quale risultava che le parti avevano definito tutte le reciproche pretese, comprese quelle relative al regolamento delle spese di lite. Rilevato il venir meno della situazione di contrasto tra le parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite. Non vi è stata dunque pronuncia sul merito dei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti definiscono conciliativamente tutte le reciproche pretese oggetto della controversia, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può estendersi anche alla regolazione delle spese di lite se l'accordo conciliativo le ricomprende espressamente o comunque definisce integralmente la lite.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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