Cassazione Civile, Ordinanza n. 12265/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un'azienda sanitaria locale, addetto a mansioni infermieristiche e turnista su tre fasce orarie, aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto al servizio mensa o a prestazioni sostitutive, come il ticket mensa, anche per il turno notturno 20.00-8.00, svolto nel periodo 2001-2008. In primo grado e in appello le domande erano state respinte; la corte territoriale aveva accolto, come ragione più liquida, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla datrice di lavoro, ritenendo maturato il termine ex art. 2948 n. 4 c.c. prima del deposito del ricorso introduttivo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 421 c.p.c., 101 c.p.c., 24 Cost. e 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di considerare la documentazione già prodotta in primo grado, dalla quale risultavano raccomandate A/R che avrebbero interrotto la prescrizione; ha inoltre lamentato che, ove vi fossero irregolarità sanabili negli atti o nei documenti, il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori d'ufficio e consentire il contraddittorio sulla questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e come errore materiale per omessa valutazione di documenti, non rispettava gli oneri di specifica indicazione imposti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.: il ricorrente non aveva riportato né sintetizzato il contenuto degli asseriti atti interruttivi, non aveva indicato puntualmente se e come tali documenti fossero stati specificamente dedotti e localizzati nei gradi di merito, né aveva sintetizzato l'atto di appello. La Corte ha quindi ritenuto che la doglianza non consentisse il controllo di legittimità sulla dedotta omissione valutativa. Ha inoltre richiamato il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, della necessità di una puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati nelle censure, pur senza un formalismo eccessivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del termine quinquennale di prescrizione del credito azionato per il ticket mensa o prestazione sostitutiva
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro formale del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
la censura è stata ritenuta inammissibile perché non soddisfa l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda
richiamato quale norma che impone il deposito dei documenti rilevanti ai fini del ricorso
invocato dal ricorrente per sostenere i poteri istruttori d'ufficio e l'eventuale sanatoria delle irregolarità documentali, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità
richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio sulla questione della prescrizione e della documentazione
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito dell'impugnazione
Cass. SU n. 8950/2022
richiamata per ribadire che il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico, ma resta fermo l'onere di puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati
sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021
richiamata nel medesimo contesto del bilanciamento tra autosufficienza del ricorso e accesso effettivo alla tutela giurisdizionale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su documenti o atti processuali, la parte deve indicarne in modo puntuale il contenuto, la localizzazione processuale e il collegamento con la doglianza, altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di un errore del giudice di merito consistente nell'omessa considerazione di documenti non può essere utilmente prospettata in cassazione se il ricorso non consente alla Corte di verificare immediatamente quali atti siano stati prodotti e quale rilievo abbiano avuto nei precedenti gradi.
- L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati nelle censure di legittimità permane anche alla luce di un'interpretazione non formalistica del principio di autosufficienza.
- La mera allegazione dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione non basta a superare un'eccezione di prescrizione se il ricorso non rende controllabile, sul piano processuale, la effettiva produzione e il contenuto di tali atti nei gradi di merito.
- L'eventuale invocazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non esonera la parte dall'assolvimento degli oneri di allegazione e specificazione necessari per il controllo di legittimità.
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