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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12283/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di personale da una società cedente alla società subentrante nella gestione del servizio idrico. La società ricorrente aveva chiesto di accertare di non essere tenuta al pagamento di alcune indennità previste da accordi sindacali aziendali stipulati prima del trasferimento e, conseguentemente, la restituzione delle somme che i lavoratori avevano percepito dopo il subentro, sostenendo che fossero venute meno le condizioni di disagio e che si trattasse di voci retributive non fisse e comunque modificabili. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della società a recedere unilateralmente dagli accordi aziendali, ma aveva rigettato la domanda restitutoria. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la domanda non fosse una vera richiesta di recesso dagli accordi ma di restituzione di somme, e l'ha respinta nel merito perché le condizioni pattuite erano state recepite nel contratto individuale di assunzione ex art. 2112 c.c. e perché non era stata provata la modifica delle condizioni di lavoro poste a base dei trattamenti aggiuntivi. In cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello valorizzato prove asseritamente non correttamente introdotte e per avere posto a suo carico l'onere di provare il venir meno dei presupposti degli accordi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1362 e 2103 c.c., per avere la Corte interpretato la lettera di assunzione come adesione piena e incondizionata agli accordi aziendali e per avere negato la possibilità di rivedere i trattamenti retributivi; omesso esame della questione relativa all'accordo del 10.10.2006; omessa disamina della domanda di restituzione delle somme erogate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di quasi tutti i lavoratori, in ragione dei verbali di conciliazione depositati nel corso del giudizio di legittimità, con esclusione del solo lavoratore per il quale il deposito del verbale è risultato tardivo. Limitatamente a quest'ultimo, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente rimasto in causa e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Le doglianze sui primi due motivi sono state ritenute inammissibili perché non si confrontavano con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e perché mancavano dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti per le censure in materia di valutazione delle prove, onere della prova e interpretazione contrattuale. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento d'azienda comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità; la Corte d'appello ha ritenuto che la lettera di assunzione recepisse nel contratto individuale le condizioni economiche e normative già vigenti.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di modificare i trattamenti retributivi nei limiti di legge; la Corte osserva che la censura è inammissibile perché conseguenziale alle altre doglianze e comunque non specificamente correlata alla ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato fatti non contestati; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito ad una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disapplicato la regola del prudente apprezzamento; non è sindacabile in cassazione il mero dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti l'esito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicata; è inammissibile la semplice contrapposizione di una lettura alternativa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riprodurre o localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, altrimenti le censure sono inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una rationes rende inammissibili le doglianze relative alle altre.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o del contratto: occorre confrontarsi in modo specifico con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e indicare puntualmente gli errori di diritto denunciati.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose: introduzione officiosa di prove non consentite, disconoscimento del valore legale della prova o attribuzione di un criterio di valutazione diverso da quello previsto; non è ammessa come veicolo per contestare il mero apprezzamento delle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; se invece si contesta che la prova non sia stata ritenuta sufficiente, il vizio è di valutazione del merito e non di riparto dell'onere probatorio.
  • L'interpretazione del contratto è tipicamente riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione giuridicamente rilevante, non mediante una diversa lettura del testo contrattuale.
  • Le censure fondate su documenti o atti di merito richiedono specifica riproduzione, indicazione della sede processuale e collocazione nel fascicolo, altrimenti risultano inammissibili per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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