Cassazione Civile, Ordinanza n. 12374/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente per abuso del mezzo aziendale e altri gravi comportamenti. Nel giudizio di primo grado, pur ritenendosi sussistente la giusta causa, era stata ravvisata la tardività della contestazione disciplinare e la società era stata condannata a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria. In appello, la società ha ottenuto la riforma della decisione sul punto della tempestività della contestazione, con rigetto delle domande del lavoratore; tuttavia la Corte d’appello ha respinto anche la domanda della società di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, ritenendola generica e priva di prova del pagamento. La società ha allora proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 1, commi 49 e 57, l. n. 92/2012 e dell’art. 431 c.p.c., sostenendo che la domanda restitutoria fosse ammissibile e che il pagamento fosse non contestato dal lavoratore; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 336 c.p.c., assumendo che la riforma della sentenza di primo grado avrebbe imposto la restituzione d’ufficio delle somme erogate. Il lavoratore ha resistito eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso principale e, in via condizionata, ha proposto ricorso incidentale contro la statuizione di tempestività della contestazione disciplinare, deducendo la violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970 e della disciplina collettiva di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura sulla non contestazione e sulla prova del pagamento non era adeguatamente autosufficiente: la ricorrente non aveva specificamente indicato e trascritto gli atti rilevanti, e in ogni caso aveva allegato la domanda restitutoria senza dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme. Ha ritenuto infondato/inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la restituzione conseguente alla riforma della sentenza può essere disposta dal giudice dell’impugnazione, ma non discende automaticamente ex lege dalla riforma, e comunque la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva respinto la domanda restitutoria per genericità e difetto di prova. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato dichiarato assorbito per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro per denunciare la violazione di norme di diritto, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non rispettavano gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione
il principio di non contestazione opera solo se la parte che lo invoca ha previamente allegato in modo puntuale i fatti costitutivi; la sua deduzione in cassazione richiede specifica indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti
art. 1, commi 49 e 57, L. n. 92/2012
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’immediata esecutività della decisione resa nella fase di opposizione del rito lavoro ex l. n. 92/2012
richiamato per affermare l’immediata esecutività delle sentenze nel rito del lavoro e la conseguente rilevanza della restituzione delle somme versate in esecuzione
la riforma della sentenza impugnata non comporta automaticamente la restituzione delle somme; il giudice ha il potere, ma non l’obbligo, di disporla, ove ne ricorrano i presupposti e senza necessità di nuovi accertamenti di fatto
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
richiamato nel ricorso incidentale per contestare la tempestività della contestazione disciplinare
art. 66, punto 2, ccnl di categoria
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro collettivo per la valutazione della tempestività della contestazione disciplinare
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura sulla violazione del principio di non contestazione richiede la specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti, non potendo la Corte supplire alla carenza di autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato posto a carico della ricorrente principale l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta/inammissibile
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in connessione con la disciplina dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, è ammissibile in appello se formulata con l’atto di gravame o nel corso del giudizio di impugnazione quando l’esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell’appello, ma deve essere specificamente allegata e provata.
- Il principio di non contestazione non può operare se la parte che lo invoca non ha prima allegato in modo puntuale il fatto costitutivo su cui pretende la mancata contestazione avversaria; una contestazione generica dell’altra parte è sufficiente quando la deduzione originaria è altrettanto generica.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione richiede il puntuale adempimento dell’onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti.
- La restituzione conseguente alla riforma di una sentenza non discende automaticamente ex se dalla riforma stessa: il giudice dell’impugnazione ha il potere di disporla, ma la statuizione resta subordinata alla domanda e alla prova dei relativi presupposti, salvo che non sia necessario alcun ulteriore accertamento di fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a riproporre doglianze astratte senza aggredire la specifica autonoma ragione di rigetto posta dal giudice di merito.
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