Cassazione Civile, Ordinanza n. 19534/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la decisione della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riconosciuto la validità dell’avviso di accertamento. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF 2009 con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato a una comproprietaria di un terreno la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata con la vendita, ritenendo il bene edificabile in base allo strumento urbanistico e calcolando il maggior reddito sulla differenza tra prezzo di acquisto storico e prezzo di cessione. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente valorizzando, ai fini del prezzo di acquisto, una stima riferita a un anno antecedente alla vendita; in appello la CTR ha riformato la decisione, escludendo la rilevanza di una perizia di parte redatta dopo la cessione e priva, secondo il giudice regionale, di adeguata asseverazione, e ha confermato l’atto impositivo. In cassazione la contribuente ha dedotto sei motivi: (1) omesso esame della questione sulla legittimazione del funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015; (2)-(3) violazione di norme fiscali e del principio di collaborazione e buona fede per non essere stata informata della possibilità di determinare il valore di acquisto del terreno sulla base di perizia giurata riferita al quinto anno precedente la vendita; (4)-(5) violazione dello Statuto del contribuente e delle regole sul litisconsorzio per la notifica di separati avvisi ai comproprietari; (6) vizio motivazionale per avere la CTR affermato che la perizia non era asseverata, mentre era stata giurata. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché tardiva la censura sulla sottoscrizione dell’atto e infondate le restanti doglianze, osservando che la contribuente non aveva effettuato alcuna rivalutazione nei modi di legge, non aveva versato l’imposta sostitutiva, non l’aveva dichiarata nell’atto di acquisto e aveva fatto redigere la perizia solo dopo la cessione, quando non era più titolare del bene; inoltre non risultava una lottizzazione del terreno e non vi era litisconsorzio necessario tra i comproprietari.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione del funzionario firmatario.
art. 51 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione del funzionario firmatario.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione del funzionario firmatario.
art. 1, comma 626, L. n. 190 del 2014
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto di determinare il prezzo di acquisto del terreno secondo il valore normale e per perizia.
art. 7, L. n. 488 del 2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rivalutazione del terreno e al preteso obbligo informativo dell’Amministrazione.
art. 10, D.Lgs. n. 212 del 2000
Invocato dalla ricorrente come base del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con il Fisco.
art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
Invocato dalla ricorrente per lamentare la notifica di separati avvisi ai comproprietari e il tema del litisconsorzio.
art. 68, comma 1, lett. a) e b), TUIR
La Corte afferma che, in difetto di lottizzazione allegata o provata, trova applicazione la lettera b) e non la lettera a).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La censura relativa alla validità della sottoscrizione dell’atto impositivo deve essere proposta tempestivamente nel primo grado di giudizio; non è sufficiente richiamare una successiva pronuncia della Corte costituzionale se questa non ha affermato l’invalidità automatica degli atti sottoscritti dai funzionari interessati.
- In tema di plusvalenza da cessione di terreno, la rivalutazione fiscale del bene può essere fatta valere solo se effettuata nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con i relativi adempimenti e il pagamento dell’imposta sostitutiva; una perizia redatta o asseverata dopo la vendita non consente di recuperare ex post un beneficio fiscale ormai non più esercitabile.
- Il principio di collaborazione e buona fede non impone all’Amministrazione di avvertire il contribuente di opzioni fiscali di favore quando, al momento dell’accertamento, tali opzioni non sono più esercitabili per decorso del termine o per mancanza dei presupposti di legge.
- La notificazione di distinti avvisi di accertamento ai comproprietari del medesimo bene non integra di per sé una violazione processuale, in assenza di un litisconsorzio necessario espressamente previsto o ricavabile dalla struttura del rapporto controverso.
- Ai fini della prova della pretesa di rivalutazione del valore di acquisto, è decisivo dimostrare non solo l’esistenza di una perizia, ma soprattutto che la rivalutazione sia stata validamente eseguita quando il contribuente era ancora titolare del bene e secondo la disciplina applicabile.
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