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Sentenza

Sentenza n. 2492/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento di rigetto prot. n.-OMISSIS- – EM – DOM_2020- 07/02/2024, notificato in data 7 febbraio 2024; - di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuti e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi.

Giustizia amministrativa202404313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla datrice di lavoro in favore del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. Il diniego era fondato sul parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui la datrice di lavoro non aveva presentato dichiarazioni fiscali dal 2017 e non possedeva il reddito dichiarato di 20.000 euro, indicato come reddito dell'unico percettore del nucleo familiare. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, delle garanzie partecipative, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, per non avere il lavoratore ricevuto direttamente il preavviso di rigetto e i motivi ostativi, essendo stato il preavviso notificato soltanto alla datrice di lavoro. Il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 103 d.l. 34/2020, dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 37 d.P.R. 394/1999, nonché l'errata valutazione dei fatti, sostenendo che la carenza reddituale fosse imputabile esclusivamente alla datrice di lavoro e che l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciare al lavoratore un permesso per attesa occupazione. Il terzo motivo deduceva la lesione del legittimo affidamento, in ragione del tempo trascorso dalla presentazione della domanda, della possibilità di lavorare e del radicamento degli interessi economici e sociali in Italia. Il Ministero ha sostenuto di avere comunicato per due volte il parere negativo alle parti, anche al difensore, che il requisito reddituale della datrice era mancante e che tale carenza impediva sia l'emersione sia il rilascio del permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il reddito minimo della datrice di lavoro, previsto dall'art. 103, commi 5 e 6, d.l. 34/2020 e concretamente determinato dall'art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020, costituisca un presupposto indefettibile della procedura di emersione. La sua mancanza non è una causa imputabile al datore superabile in favore del lavoratore, ma determina l'insussistenza ab origine delle condizioni normative per la regolarizzazione. Poiché l'incapienza reddituale non era stata specificamente contestata, il giudice l'ha considerata provata ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha escluso inoltre che potesse essere rilasciato un permesso per attesa occupazione: tale titolo presuppone che siano originariamente sussistenti i requisiti dell'emersione, mentre, in assenza del reddito minimo del datore, lo straniero resta in posizione irregolare. Quanto alla partecipazione procedimentale, dagli atti risultava che il parere negativo era stato comunicato al lavoratore mediante raccomandata. In ogni caso, la censura procedimentale non avrebbe potuto condurre all'annullamento, poiché il diniego era vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990. È stata infine esclusa la violazione del legittimo affidamento: il mero decorso del tempo non genera un affidamento tutelabile e l'amministrazione conserva il potere di definire il procedimento anche tardivamente. Il termine di conclusione non è perentorio e la sua violazione non rende illegittimo il provvedimento tardivo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare richiesta dalla datrice di lavoro in favore del lavoratore straniero.

  • art. 103, commi 5 e 6, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    Il possesso del reddito minimo da parte del datore di lavoro costituisce presupposto indefettibile per il positivo perfezionamento della procedura di emersione.

  • art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020

    Determina concretamente il requisito reddituale minimo richiesto al datore di lavoro nella procedura di emersione.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Prevede la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; nel caso concreto la censura è stata ritenuta comunque inidonea a determinare l'annullamento del diniego vincolato.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La natura vincolata del diniego, conseguente alla mancanza del requisito reddituale, rende non annullabile l'eventuale violazione delle garanzie procedimentali.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La mancata specifica contestazione della carenza reddituale ha consentito al giudice di considerare tale fatto provato.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento del permesso per attesa occupazione, ma il giudice ha escluso che tale titolo possa essere rilasciato quando mancano ab origine i requisiti dell'emersione.

  • art. 37 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione al permesso per attesa occupazione, senza che il giudice ne ravvisasse l'applicabilità in assenza dei presupposti originari dell'emersione.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall'art. 103 d.l. 34/2020, il possesso da parte del datore di lavoro del reddito minimo previsto dalla normativa attuativa è un presupposto indefettibile per la regolarizzazione; la sua mancanza determina l'insussistenza ab origine delle condizioni normative, non una mera causa imputabile al datore superabile in favore del lavoratore.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato nell'ambito della procedura di emersione disciplinata dall'art. 103 d.l. 34/2020 quando manca il requisito reddituale del datore di lavoro, poiché tale permesso presuppone che i requisiti dell'emersione siano stati accertati come sussistenti ab origine.
  • Quando la mancanza di un requisito indefettibile rende vincolato il diniego di emersione, l'eventuale violazione delle garanzie procedimentali non comporta l'annullabilità del provvedimento se è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990.
  • Il mero decorso del tempo durante il procedimento amministrativo non determina, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile dello straniero sul consolidamento della propria posizione, poiché il potere amministrativo resta esercitabile fino alla definizione del procedimento.
  • Il termine di conclusione della procedura di emersione non ha natura perentoria; la sua violazione non determina l'illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiTermini del procedimento

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