Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso che riconosceva la Retribuzione Professionale Docente e l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, con riferimento agli anni scolastici di servizio a tempo determinato presso il Ministero, alla Retribuzione Professionale Docente, per l'importo di € 2.198,22 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore complessivo di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 dicembre 2024 presso il domicilio digitale dell'Amministrazione ed era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero aveva eseguito soltanto il capo relativo alle spese di lite, omettendo di adempiere alle restanti statuizioni. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario rientra tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; il titolo era stato notificato al domicilio digitale dell'Amministrazione secondo l'art. 479 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149/2022; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996; ed era stata comprovata la formazione del giudicato mediante certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, ove necessario, provvedere all'allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa costituire un impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si conformi al decisum.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare l'esecuzione integrale del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 479 c.p.c.
La notifica della sentenza esecutiva presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è idonea ai fini dell'esecuzione; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente di procedere all'esecuzione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La certificazione del passaggio in giudicato prodotta in giudizio dimostra la definitività della sentenza del giudice ordinario da eseguire.
art. 7 CCNL comparto scuola 15 marzo 2001
È la fonte contrattuale della Retribuzione Professionale Docente riconosciuta dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la fonte normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 479 c.p.c., in relazione all'efficacia esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Ai fini dell'ottemperanza, la notifica della sentenza esecutiva presso il domicilio digitale della pubblica amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata, senza necessità di apposizione della formula esecutiva quando la copia conforme del provvedimento costituisce già titolo esecutivo.
- L'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente alla definitività del titolo e alla persistente inerzia amministrativa, legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione integrale del giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato.
- Nel dare esecuzione a un giudicato pecuniario, il commissario ad acta deve adottare anche gli atti contabili necessari, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.
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