Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto e successivo riscontro parziale sull’istanza di accesso ai provvedimenti di conversione o diniego di conversione in Italia di patenti di guida libanesi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sardegna il diniego di conversione della propria patente di guida libanese e intendeva dimostrare una disparità di trattamento mediante l’acquisizione di tre provvedimenti positivi e tre provvedimenti negativi relativi ad altri titolari di patenti libanesi. A fronte dell’istanza di accesso presentata il 17 ottobre 2025, non riscontrata entro trenta giorni, ha impugnato il silenzio-rigetto deducendo la violazione degli artt. 22 e 25 della l. 241/1990 e l’assenza di interessi prevalenti dei terzi connessi alla riservatezza. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato le date degli ultimi tre procedimenti conclusi positivamente e degli ultimi tre conclusi negativamente. Il ricorrente ha sostenuto che tale elenco fosse insufficiente e ha chiesto per la prima volta in giudizio l’ostensione e la copia dei fascicoli completi, con oscuramento dei dati personali, comprendenti istanze, moduli, allegati, patenti estere e comunicazioni degli esiti. Ha inoltre chiesto il riesame del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che il giudizio sull’accesso, pur avendo natura impugnatoria, è un giudizio sul rapporto e consente al giudice di verificare la spettanza sostanziale della pretesa ostensiva. Tuttavia, l’istanza originaria delimita il thema decidendum: il giudice può ordinare soltanto l’esibizione dei documenti già richiesti e non di documenti ulteriori introdotti per la prima volta nel processo, poiché ciò costituirebbe una nuova domanda di accesso relativa a un potere amministrativo non ancora esercitato, inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. L’istanza del 17 ottobre 2025 chiedeva soltanto la prova dell’esistenza e dell’esito di tre provvedimenti positivi e tre negativi, ammettendo espressamente anche una lista senza nomi; non chiedeva i fascicoli completi né il raffronto dei modelli e della documentazione presentata dagli altri richiedenti. Il Ministero aveva quindi dato riscontro alla domanda originaria mediante l’elenco delle date dei procedimenti positivi e negativi. L’eventuale insufficienza di tale riscontro avrebbe potuto essere contestata soltanto impugnando il sopravvenuto diniego parziale, espresso, entro il termine decadenziale, anche mediante motivi aggiunti. Poiché il ricorrente non aveva impugnato tale atto, il ricorso contro il precedente silenzio-rigetto è divenuto improcedibile. Sono state compensate le spese. È stata inoltre respinta l’istanza di riesame del diniego di patrocinio a spese dello Stato, poiché mancava una certificazione consolare aggiornata sui redditi prodotti all’estero e non era stata dimostrata l’impossibilità di ottenerla secondo l’art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 22 e 25 l. 241/1990
Disciplinano il diritto di accesso documentale e la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio dell’amministrazione.
art. 116, commi 1 e 4, c.p.a.
“il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti”
Il giudizio sull’accesso ha struttura impugnatoria ma il giudice verifica la spettanza sostanziale della pretesa; l’ordine di esibizione può riguardare soltanto i documenti compresi nell’istanza originaria.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; perciò una richiesta di documenti nuovi, formulata per la prima volta nel processo sull’accesso, è inammissibile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, applicata al ricorso dopo il riscontro espresso dell’amministrazione.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea richiede, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, la certificazione dell’autorità consolare competente sulla veridicità dei redditi prodotti all’estero.
art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002
Rileva quando l’interessato deduca l’impossibilità di produrre la certificazione consolare; nel caso concreto tale impossibilità non è stata dimostrata.
Massime di principio
- Nel giudizio previsto dall’art. 116 c.p.a. il giudice verifica la spettanza sostanziale del diritto di accesso, ma il thema decidendum resta delimitato dall’istanza presentata all’amministrazione e dal diniego, espresso o tacito, formatosi su quella specifica richiesta.
- Nel giudizio sull’accesso non possono essere richiesti per la prima volta documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell’istanza originaria; una simile richiesta costituisce una nuova domanda amministrativa, non esaminabile dal giudice ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
- Il sopravvenuto diniego espresso, anche parziale, sostituisce il precedente silenzio-rigetto e deve essere autonomamente impugnato entro il termine decadenziale, eventualmente mediante motivi aggiunti; in mancanza, il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando l’istanza di accesso originaria chiede soltanto la conferma dell’esistenza e dell’esito di determinati provvedimenti, l’amministrazione può soddisfarla mediante un elenco o una comunicazione riepilogativa, se tale modalità era stata espressamente ritenuta sufficiente dal richiedente; la successiva richiesta dei fascicoli completi costituisce domanda nuova.
- Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea deve produrre la certificazione consolare aggiornata sui redditi prodotti all’estero, salvo dimostrare l’impossibilità di ottenerla nei termini previsti dalla legge.
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