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Sentenza

Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 727/2023, relativa alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2020 al 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia n. 727/2023, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 1° dicembre 2023. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di complessivi € 1.500,00 per il periodo dal 2020 al 2023. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, che non aveva spontaneamente eseguito il giudicato. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni per il giudizio di ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto non contestata e comprovata l'inottemperanza ministeriale e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di € 1.500,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un dirigente dello stesso Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per l'adempimento e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    È richiamato quale presupposto del giudizio di ottemperanza riferito all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal giudice ai fini dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui finanziamento costituivano oggetto dell'obbligo esecutivo.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica, come stabilito dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato ed è stato notificato all'amministrazione obbligata, in presenza degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 112 c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
  • L'accertata mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'adempimento entro un termine determinato, secondo il contenuto conformativo del titolo esecutivo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con decorrenza subordinata all'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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