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Sentenza

Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica del docente con accredito di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020 al 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 luglio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, con accredito di euro 2.000,00 secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 e dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale. La ricorrente ha inoltre domandato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inadempimento non contestato del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica del docente e accredito della somma stabilita nel titolo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la sanzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'azione di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza esecutiva non spontaneamente adempiuta dall'Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice lo applica ordinando l'esecuzione del giudicato, nominando un commissario ad acta e valutando la richiesta di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la penalità di mora (cd. astreinte)

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell'ottemperanza, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico e le ragioni ostative all'adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal giudice ai fini dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attivazione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente da attivare e accreditare in esecuzione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per attribuire rilievo, ai fini dell'esclusione dell'astreinte, alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico quali fatti notori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e l'inadempimento, il giudice deve ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo risultante dal giudicato entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, anche prevedendo la facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi a un dirigente della stessa amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e le altre ragioni ostative, potendo negare la sanzione o graduarne l'importo.
  • La crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico, considerati fatti notori, possono costituire ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto l'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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