Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica del docente con accredito di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 185/2024 del Tribunale di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 5 luglio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, con accredito di euro 2.000,00 secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 e dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale. La ricorrente ha inoltre domandato l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inadempimento non contestato del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica del docente e accredito della somma stabilita nel titolo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la sanzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'azione di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza esecutiva non spontaneamente adempiuta dall'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice lo applica ordinando l'esecuzione del giudicato, nominando un commissario ad acta e valutando la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora (cd. astreinte)
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell'ottemperanza, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico e le ragioni ostative all'adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal giudice ai fini dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attivazione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica del docente da attivare e accreditare in esecuzione della sentenza.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per attribuire rilievo, ai fini dell'esclusione dell'astreinte, alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico quali fatti notori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e l'inadempimento, il giudice deve ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo risultante dal giudicato entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, anche prevedendo la facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi a un dirigente della stessa amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà connesse a vincoli normativi e di bilancio e le altre ragioni ostative, potendo negare la sanzione o graduarne l'importo.
- La crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico, considerati fatti notori, possono costituire ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto l'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 353/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →