Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 16/2020, relativa alla corresponsione di un indennizzo ex legge n. 210/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’esatta ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 16/2020, chiedendo che fosse ordinato al Ministero della Salute di corrispondergli l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 nella misura riferita all’ottava categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal 1° giugno 2015, inclusi i ratei maturati e maturandi e gli interessi legali. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, evidenziando che il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al titolo nonostante la relativa notificazione. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto il decreto di liquidazione del 3 dicembre 2025 e il relativo ordine di pagamento, comunicando l’avvenuta esecuzione della sentenza. Il ricorrente ha riconosciuto la piena soddisfazione della propria pretesa, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’attività successiva dell’Amministrazione aveva integralmente soddisfatto l’interesse azionato. Il Ministero, con decreto del 3 dicembre 2025, aveva autorizzato il pagamento complessivo di euro 110.164,65, comprendente euro 101.183,66 a titolo di indennizzo ex legge n. 210/1992, riferito all’ottava categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 e decorrente dal 1° giugno 2015, nonché euro 8.980,99 per interessi legali; il relativo ordine di pagamento era stato emesso il 17 dicembre 2025. Poiché l’esecuzione del giudicato era intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e dopo un significativo lasso di tempo dalla notificazione del titolo esecutivo, il TAR ha posto le spese a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, senza ravvisare ragioni per derogare a tale criterio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
l'operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell'interesse azionato
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di un’attività o di un provvedimento sopravvenuto dell’Amministrazione, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni previsto ... per l’esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni
Il ricorrente ha richiamato il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
legge 25 febbraio 1992, n. 210
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
È la base normativa dell’indennizzo riconosciuto dal giudicato e successivamente liquidato dal Ministero.
d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, Tabella A
La misura dell’indennizzo è stata determinata con riferimento all’ottava categoria della Tabella A allegata al decreto.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adotta atti o pone in essere attività che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale fatta valere, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda di esecuzione.
- L’integrale esecuzione del giudicato successiva alla proposizione del ricorso non elimina la rilevanza della condotta processuale dell’Amministrazione ai fini della regolazione delle spese: quando l’adempimento interviene soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione di un decreto di liquidazione e del relativo ordine di pagamento è idonea a dimostrare la sopravvenuta soddisfazione della pretesa soltanto se gli atti documentano l’integrale esecuzione delle obbligazioni derivanti dal giudicato, comprese le componenti accessorie riconosciute dal titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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