Cassazione Civile, Ordinanza n. 20240/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società, disposta dal Tribunale su istanza del Pubblico Ministero a seguito di segnalazione del giudice dell'esecuzione, e dal successivo reclamo rigettato dalla Corte d'Appello. I ricorrenti hanno censurato la decisione di merito sotto più profili: 1) dedotta violazione del contraddittorio perché la corte territoriale avrebbe consentito alla procedura di introdurre nuove allegazioni e prove in appello senza permettere replica; 2) preteso vizio di motivazione sulla questione della reiterazione dell'istanza di apertura della procedura, in relazione al precedente rigetto di una istanza analoga; 3) contestazione dell'inclusione, nel computo dell'indebitamento rilevante ai fini della soglia dell'"impresa minore", di un debito tributario oggetto di sospensione provvisoria in sede tributaria; 4) doglianza sull'asserita irrilevanza dell'inattendibilità della contabilità e sulla possibilità di provare in altro modo il sotto-soglia dei debiti; 5) e 6) contestazioni interpretative di atti di liberazione/accollo relativi a debiti bancari; 7) e 8) censura dell'utilizzo, tra i debiti rilevanti, del prezzo residuo dovuto in forza di sentenza ex art. 2932 c.c. e del relativo contratto preliminare; 9) dedotta omessa considerazione dell'ipoteca gravante sugli immobili oggetto di quella sentenza; 10) vizio motivazionale sulla prova dello stato di insolvenza, ritenuto non sufficientemente distinto tra insolvenza strutturale e transitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale non è prevista una successiva fase scritta con memorie ulteriori oltre agli atti iniziali, restando la dialettica processuale concentrata in un'unica udienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come vizio di motivazione, ma in realtà diretto a dedurre un error in procedendo. Ha respinto il terzo motivo affermando che, ai fini della verifica della soglia dimensionale, vanno considerati anche i debiti contestati o sub iudice, poiché la contestazione non li espunge dal computo dell'indebitamento; la sospensione provvisoria del tributo non impedisce di valutarlo. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva tratto il superamento della soglia non dai bilanci ma da elementi esterni, in particolare dal debito erariale. Ha ritenuto complessivamente inammissibili i motivi dal quinto al nono, e comunque infondati, osservando che le liberatorie richiamate si riferivano ad accolli non perfezionati e non prodotti, che il debito derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c. sussisteva indipendentemente dal pagamento e che non risultava che la sentenza trasferitiva fosse subordinata alla cancellazione delle formalità ipotecarie; inoltre la mancata impugnazione specifica di quella sentenza rendeva non decisiva la censura. Ha infine dichiarato inammissibile il decimo motivo, perché non coglieva la ratio decidendi: la corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio della differenza tra attivo e passivo per accertare l'insolvenza della società in liquidazione, ritenendo che il patrimonio non fosse idoneo a soddisfare integralmente i creditori. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.
Norme richiamate
Richiamato per la censura di violazione del contraddittorio, ma ritenuto non violato perché nel reclamo concorsuale la dialettica difensiva è concentrata e non prevede memorie successive oltre agli atti iniziali.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 101 c.p.c. per la dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei vari motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i motivi con nullità della sentenza; la Corte ha distinto i vizi processuali dal vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per i dedotti vizi di motivazione apparente o mancante; escluso, perché la motivazione è stata ritenuta logica ed esauriente.
art. 47, comma 3, d.lgs. 546/1992
La sospensione provvisoria dell'avviso di accertamento in sede tributaria non esclude la rilevanza del relativo credito nel computo dell'indebitamento.
art. 2, comma 1, lett. d), n. 3, d.lgs. 14/2019
Il requisito dimensionale dell'impresa minore va valutato considerando l'ammontare complessivo dei debiti, anche contestati o sub iudice; il debito tributario sospeso resta rilevante.
Richiamato per la rappresentazione contabile dei rischi e debiti; la mancata appostazione di rilevanti passività è stata valorizzata come indice di inattendibilità contabile.
La sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica fa sorgere il debito per il prezzo residuo e tale posta può essere considerata nel computo dei debiti rilevanti.
Richiamato nelle censure di interpretazione di atti unilaterali assimilati al contratto.
Invocato per l'interpretazione della liberatoria bancaria, dell'accollo e del preliminare; la Corte ha ritenuto le censure inidonee a scalfire la ratio della decisione.
Richiamato per l'interpretazione sistematica degli atti negoziali; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza.
Invocato a sostegno dell'interpretazione secondo buona fede; non accolto.
Richiamato per l'accollo liberatorio; la Corte ha osservato che le liberatorie si riferivano ad accolli non perfezionati o non provati.
Invocato per omesso esame di un fatto; la censura è stata reputata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.
Richiamato per il deposito delle memorie in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel reclamo contro la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, il contraddittorio si svolge secondo un modello concentrato e non è configurabile, salvo diversa previsione, un ulteriore scambio di memorie scritte oltre gli atti iniziali; le parti devono difendersi e replicare nell'udienza prevista.
- Ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali dell'impresa minore, vanno computati anche i debiti contestati o ancora sub iudice, poiché la contestazione non li elimina dall'indebitamento rilevante se il debito esiste oggettivamente e incide sulla esposizione complessiva dell'imprenditore.
- La sospensione provvisoria di un avviso di accertamento in sede tributaria non impedisce di considerare il relativo credito nel giudizio concorsuale ai fini della valutazione della fallibilità o della liquidazione giudiziale.
- L'inattendibilità della contabilità non impedisce di accertare il superamento delle soglie dimensionali attraverso elementi esterni ai bilanci, quando tali elementi dimostrino un indebitamento complessivo superiore al limite legale.
- Un debito derivante da sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. può essere considerato tra le passività rilevanti ai fini del requisito dimensionale, indipendentemente dal successivo pagamento, se l'obbligazione di corrispondere il prezzo è stata accertata giudizialmente.
- Nel giudizio di legittimità, le censure di violazione di legge e quelle di vizio motivazionale devono essere correttamente qualificate; non è consentito prospettare un error in procedendo come semplice omessa motivazione.
- Per ottenere l'accoglimento di una censura di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e dimostrare la decisività del fatto trascurato.
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