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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13511/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013 emessi nei confronti di una società in liquidazione e della sua socia di maggioranza, a seguito di verifica della Guardia di Finanza sui rapporti commerciali con una fornitrice. L'Ufficio ha qualificato come oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate dalla fornitrice, contestando alla società la deduzione di costi ritenuti indebiti e l'indetraibilità dell'IVA, alla socia la percezione di utili extracontabili e, con un terzo atto, alla società l'omesso versamento delle ritenute su utili distribuiti agli altri soci. In primo grado i ricorsi erano stati respinti; in appello, invece, la decisione di merito ha annullato gli atti ritenendo non sufficienti gli indizi dell'Ufficio e valorizzando le prove contrarie offerte dalle contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente escluso la gravità, precisione e concordanza degli indizi e abbia valutato il materiale probatorio in modo atomistico, senza compiere il necessario giudizio di sintesi sul complessivo quadro indiziario. Con il secondo motivo ha anche denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, ma tale censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il controricorso delle contribuenti, ma ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale. Ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR abbia violato l'art. 2729 c.c. per mancata valutazione unitaria e sintetica degli indizi relativi alla presunta inesistenza oggettiva delle operazioni. In particolare, la sentenza impugnata è stata censurata perché ha esaminato solo alcuni elementi isolati e ha trascurato l'intero compendio indiziario, sostituendo al criterio legale della presunzione una valutazione atomistica. Il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente il sindacato di legittimità sulla violazione o falsa applicazione di legge, incluso il non corretto uso dei criteri legali di valutazione delle presunzioni.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, poi assorbita.

  • art. 370 c.p.c.

    È stato applicato per dichiarare tardivo il controricorso, perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta motivazione apparente.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Norma evocata dall'Ufficio quale base del potere di accertamento in rettifica dei redditi d'impresa.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Norma evocata quale base dell'accertamento IVA nei confronti del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la prova presuntiva richiede selezione degli indizi e loro valutazione complessiva; è censurabile la decisione che li apprezzi in modo atomistico o li consideri singolarmente autosufficienti.

Massime di principio

  • In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve valutare gli indizi offerti dall'Amministrazione non in modo frammentario, ma nel loro insieme, verificando se la loro convergenza renda probabile il fatto ignoto secondo un criterio di normalità.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. sussiste quando il giudice, pur richiamando i requisiti di gravità, precisione e concordanza, li applica in concreto in modo distorto, pretendendo l'autosufficienza di ciascun indizio isolato anziché del complesso probatorio.
  • Nel sindacato di legittimità, non è denunciabile la mera diversa lettura del fatto, ma è censurabile la sentenza che non adotti il corretto metodo inferenziale imposto dalle presunzioni semplici.
  • La motivazione sull'accertamento fondato su presunzioni deve dar conto dell'intero quadro indiziario rilevante; l'omessa considerazione di elementi sintomatici decisivi può integrare violazione di legge sul corretto governo della prova presuntiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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