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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20283/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una lite tributaria in materia di imposta di successione, originata da avvisi di accertamento e atti di liquidazione relativi al valore di partecipazioni societarie comprese nell'asse ereditario. Dopo precedenti giudizi sul valore imponibile e sull'inclusione dell'avviamento, il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della lite pendente in Cassazione ai sensi della L. n. 197/2022, indicando però erroneamente nell'istanza il numero di una cartella esattoriale riferita ad altro familiare. L'Agenzia aveva negato la definizione sia per tale errore sia per il mancato computo dell'avviamento nel versamento eseguito. Il contribuente ha quindi proposto revocazione del decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata, impugnando contestualmente il diniego dell'Ufficio e sostenendo che l'errore fosse materiale, correggibile anche in autotutela obbligatoria, e che tutti gli atti riguardassero comunque la medesima successione e tutti gli eredi solidalmente coobbligati. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha chiesto a sua volta la revocazione del decreto di estinzione, deducendo che la definizione aveva riguardato un atto diverso da quello per cui era stata presentata l'istanza. Nel corso del nuovo giudizio entrambe le parti hanno poi prodotto un accordo transattivo che dichiarava regolarizzata la domanda di definizione agevolata e chiedevano l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta transazione tra le parti e della convergente richiesta di entrambe di dichiarare l'estinzione del giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accordo ha eliminato ogni ragione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione del contenzioso. In conseguenza, ha compensato le spese di lite. La pronuncia di estinzione, e non di rigetto o inammissibilità, ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 198, 200 e 201, L. n. 197/2022

    costituisce il fondamento della definizione agevolata della lite e della domanda di revocazione del decreto che ha dichiarato estinto il giudizio.

  • art. 10-quater L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente come base dell'autotutela obbligatoria per correggere l'errore materiale nell'istanza di definizione.

  • art. 64 d.lgs. n. 543/1992

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della richiesta di revocazione del decreto di estinzione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia come norma procedurale sulla revocazione delle decisioni della Cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia quale motivo di revocazione per errore di fatto.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione dell'atto di transazione e della quietanza prodotti dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, trattandosi di norma eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.

  • d.lgs. n. 346/1990, art. 16

    richiamato nel pregresso contenzioso per la determinazione del valore delle azioni non quotate nell'imposta di successione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per sopravvenuta composizione della lite, venga meno ogni ragione di contrasto tra le parti e quindi l'interesse di entrambe alla decisione di merito.
  • Quando le parti concludono una transazione che disciplina espressamente anche le pendenze connesse alla controversia originaria, il giudizio può essere dichiarato estinto se l'accordo elimina l'oggetto del contendere.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non è assimilabile a rigetto o inammissibilità e non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per tali esiti.
  • Le spese possono essere compensate quando la definizione della lite intervenga per effetto di un accordo transattivo che chiuda definitivamente il conflitto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

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