Cassazione Civile, Ordinanza n. 20285/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte delle controparti costituite, dichiarando l'estinzione del giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva ritenuto non necessario, ai fini della validità del rapporto, un contratto scritto tra l'ente territoriale e la società incaricata dalla Regione della riscossione dei canoni del servizio di depurazione. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, nonché dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che per la conclusione del contratto fosse richiesta la forma scritta ad substantiam a pena di nullità; da ciò avrebbe dovuto derivare l'insussistenza di qualsiasi credito della società incaricata e, al più, una responsabilità personale del funzionario che avesse operato in assenza di contratto scritto. Prima della decisione, tuttavia, le parti costituite hanno depositato rinuncia al ricorso e accettazione della rinuncia.
Norme richiamate
R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17
Richiamati dal ricorrente come norme che imporrebbero la forma scritta ad substantiam per la conclusione del contratto con la pubblica amministrazione.
art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato dal ricorrente come norma che richiederebbe il contratto scritto per l'assunzione dell'obbligazione dell'ente locale.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di interpretazione del rapporto negoziale dedotto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Indicata come norma processuale di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Indicata dal ricorrente per prospettare nullità della sentenza per vizi della pronuncia.
Richiamato come base per la regolazione delle spese in caso di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha affermato che non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, sicché non opera il raddoppio del contributo unificato.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte introduttiva della previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità, le spese possono essere compensate ove ciò sia richiesto congiuntamente dalle parti o comunque disposto nei limiti previsti dall'art. 391 c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'inammissibilità o il rigetto non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, non essendo questa riconducibile alle ipotesi contemplate dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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