Cassazione Civile, Ordinanza n. 20284/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società che aveva svolto attività d'impresa e che si assumeva danneggiata dal sisma della Sicilia orientale del 13 e 16 dicembre 1990 chiedeva il rimborso del 90% di IRPEG e ILOR versate per gli anni 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. Dopo il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo sufficiente l'autocertificazione prodotta per dimostrare il rispetto del regime de minimis e valorizzando la mancata contestazione dell'assenza di altri aiuti. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 7, 57 e 58 D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'autocertificazione non fosse prova ammissibile nel processo tributario e che la questione de minimis fosse stata introdotta per la prima volta in appello; (2) violazione dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, della normativa UE sugli aiuti di Stato, dell'art. 2697 c.c. e di norme costituzionali, deducendo che la contribuente non avesse provato i presupposti per il rimborso entro i limiti de minimis applicabili ratione temporis.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello non introduceva una domanda nuova, ma solo una questione rilevabile d'ufficio; inoltre, nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello e, per la materia dei rimborsi sisma Sicilia 1990, l'autodichiarazione può essere utilizzata per provare il rispetto del regime de minimis fino alla piena operatività del Registro nazionale aiuti di Stato. Ha respinto anche il secondo motivo, correggendo però la motivazione della CTR ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.: ha chiarito che ratione temporis non si applicava il regolamento UE n. 1407/2013, ma la disciplina de minimis previgente; tuttavia, sulla base degli accertamenti di fatto della CTR, la contribuente aveva dichiarato di non aver ricevuto altri aiuti nel periodo rilevante, sicché risultavano integrate le condizioni per il rimborso. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione della resistente.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
prevede il rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma della Sicilia orientale del 1990, nei limiti della compatibilità con il regime de minimis per le imprese.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato tra le norme poste a base della domanda di rimborso e della disciplina di settore.
artt. 107 e 108 TFUE
richiamati come parametro europeo in tema di aiuti di Stato e compatibilità del beneficio fiscale.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
richiamato dalla CTR, ma la Cassazione precisa che non era la disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie; resta però rilevante come riferimento alla logica del limite triennale su base mobile.
Regolamento (CE) n. 69/2001
indicato dalla Cassazione come disciplina de minimis applicabile ratione temporis alla controversia, con limite massimo di 100.000 euro nel triennio.
Regolamento (CE) n. 1998/2006
indicato come possibile disciplina applicabile solo per imprese non appartenenti ai settori esclusi, con limite massimo di 200.000 euro nel triennio.
art. 6, par. 2, Regolamento (UE) n. 1407/2013
richiamato come base della prova mediante autodichiarazione in materia di aiuti de minimis, in attesa della piena operatività del registro nazionale.
art. 52, L. 24 dicembre 2012, n. 234
individuato come base normativa del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
art. 10, D.M. 31 maggio 2017, n. 115
richiamato per individuare la data di avvio della piena funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e quindi il limite temporale della prova per autodichiarazione.
art. 7, comma 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non impedisce, nel caso deciso, l'ingresso dell'autodichiarazione, perché la prova è ammessa in deroga per effetto di norma speciale di derivazione unionale.
art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il divieto di ius novorum non è violato quando in appello si insiste nella stessa domanda di rimborso e si affronta una questione rilevabile d'ufficio.
art. 58, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, anche se esistenti sin dal primo grado.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, confermandone però il dispositivo.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul tema dell'onere della prova del rispetto del regime de minimis.
art. 11 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non è sviluppata una specifica ratio su tale norma.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente, senza autonoma decisività nella motivazione finale.
art. 117 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione al rispetto della normativa eurounitaria.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato come forma tipica delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni utilizzabili per la prova del fatto negativo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte non applica l'ulteriore contributo unificato per l'esenzione dell'Agenzia mediante prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. 16/2012
richiamato per l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal versamento immediato delle spese di giustizia.
art. 158, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato insieme alla disciplina della prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche.
art. 316-ter c.p.
richiamato solo a conforto della rilevanza penale di dichiarazioni mendaci a tutela del sistema, senza incidere sul decisum.
art. 640-bis c.p.
richiamato come norma complementare in materia di indebite erogazioni pubbliche.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo ai rimborsi per il sisma Sicilia 1990, la prova del rispetto del regime de minimis può essere fornita dal contribuente mediante autocertificazione, almeno fino alla piena funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Il divieto di ius novorum in appello non osta alla trattazione di una questione rilevabile d'ufficio né alla mera insistenza nella domanda originaria di rimborso.
- Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se esistenti e producibili già in primo grado, poiché non opera la preclusione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
- Per i benefici fiscali qualificabili come aiuti di Stato, il limite de minimis va verificato sul triennio rilevante con criterio mobile, considerando l'ammontare complessivo degli aiuti ottenuti nel periodo di riferimento e nei due esercizi precedenti.
- Ai fini del rimborso, quando il giudice di merito accerti che il contribuente non ha ricevuto altri aiuti nel periodo rilevante e tale circostanza non sia contestata, la prova del presupposto de minimis deve ritenersi integrata.
- Se il giudice d'appello applica una disciplina de minimis non corretta ratione temporis, la Cassazione può correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c. e confermare il dispositivo ove il risultato finale resti conforme a diritto.
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