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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20282/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva acquisito, con atto del 30 aprile 2008, un ramo d'azienda da altra società. Successivamente le veniva notificata una cartella di pagamento per imposte dirette e sanzioni dovute dalla cedente per gli anni 2004 e 2005, sul presupposto della responsabilità solidale del cessionario ex art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma in appello la decisione veniva riformata e il ricorso originario rigettato. In cassazione la società deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che al momento della cessione non risultavano ancora dagli atti dell'amministrazione né il processo verbale di constatazione né gli avvisi di accertamento posti a base della pretesa, sicché la responsabilità del cessionario non avrebbe potuto estendersi a tali debiti; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, affermando che l'amministrazione sarebbe decaduta dal potere di riscossione verso il cessionario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che la riscossione del credito tributario, quando fondato su sentenze passate in giudicato, non è soggetta ai termini di decadenza dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 ma al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c.; ha poi respinto anche il primo motivo, affermando che l'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997, norma speciale e antielusiva, consente di far gravare sul cessionario anche i debiti fiscali relativi a violazioni commesse dal cedente nel triennio previsto dalla legge, pure se non ancora definitivamente accertati al momento della cessione, salvo che il cessionario abbia richiesto il certificato della posizione debitoria e conseguito il relativo effetto liberatorio nei limiti di legge. Poiché nel caso concreto non risultava richiesta tale certificazione, la responsabilità solidale è stata correttamente affermata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997

    Norma speciale antielusiva che disciplina la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente; nel comma 1 estende la responsabilità ai debiti per violazioni commesse nel periodo indicato anche se non ancora constatati o accertati, mentre i commi successivi regolano l'effetto limitativo o liberatorio connesso alla richiesta di certificazione della posizione debitoria.

  • art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973

    Non si applica, per la riscossione di un credito tributario fondato su sentenza passata in giudicato, il termine di decadenza previsto per gli atti amministrativi di riscossione.

  • art. 2953 c.c.

    Per la riscossione del credito tributario divenuto definitivo per giudicato opera il termine ordinario decennale di prescrizione dell'actio iudicati.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria rispetto alla quale l'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 opera in via speciale.

  • art. 2740 c.c.

    La disciplina speciale è giustificata dall'esigenza di evitare la dispersione della garanzia patrimoniale generica del debitore a danno dell'interesse pubblico alla riscossione.

  • art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato per il significato del termine 'contestazione' nel procedimento sanzionatorio, utilizzato dalla Corte anche in senso ampio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014

    Fondamento della liquidazione di un compenso unico aumentato del 30% per la difesa congiunta delle controricorrenti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Base per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La riscossione di un credito tributario divenuto definitivo in forza di sentenza passata in giudicato non è soggetta ai termini di decadenza previsti per l'azione amministrativa, ma al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati.
  • L'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è norma speciale e antielusiva: la responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti fiscali del cedente può riguardare anche violazioni commesse nel periodo considerato dalla legge, pur se non ancora definitivamente accertate alla data del trasferimento, salvo gli effetti limitativi derivanti dalla preventiva richiesta del certificato sulla posizione debitoria.
  • La limitazione di responsabilità prevista dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 opera in un contesto regolato dai commi 1 e 3 della stessa disposizione e presuppone la verifica preventiva presso l'amministrazione finanziaria; non può essere automaticamente estesa a chi non abbia attivato tale meccanismo.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non è fondata quando la sentenza impugnata si è conformata a un consolidato orientamento della Corte sul punto decisivo della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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