Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20279/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa per il mancato pagamento di somme portate da due cartelle esattoriali e da un avviso di accertamento esecutivo. Il ricorso era stato respinto in primo grado, dove era stata ritenuta infondata la dedotta nullità della notifica dell’avviso presupposto. In appello, però, la commissione tributaria regionale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, richiamando la definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018 e presumendo, in mancanza di comunicazioni delle parti entro il 31 dicembre 2020, il buon esito della definizione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dell’art. 6 del D.L. 119/2018 per avere il giudice di appello dichiarato l’estinzione senza verificare i presupposti richiesti dalla norma, in particolare il deposito entro il 10 giugno 2019 della domanda di definizione e della prova del pagamento delle somme dovute o della prima rata; 2) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, perché non permetteva di controllare se il contribuente avesse effettivamente presentato nei termini la domanda di definizione agevolata e depositato in giudizio la documentazione di perfezionamento della procedura. Ha quindi affermato che non era possibile verificare la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 6, commi 10 e 13, del D.L. 119/2018 per la sospensione fino al 31 dicembre 2020 e per la successiva estinzione del processo. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e motivare adeguatamente; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 1, 6, 10, 12, 13 e 15, D.L. n. 119/2018

    definizione si perfeziona con domanda e pagamento entro il 31 maggio 2019; deposito della domanda e della prova del pagamento entro il 10 giugno 2019; sospensione fino al 31 dicembre 2020; istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020; estinzione del processo in mancanza

    La Corte ha letto congiuntamente i commi richiamati nel senso che l’estinzione del giudizio per definizione agevolata può essere dichiarata solo se risultano provati il tempestivo perfezionamento della definizione e il deposito in giudizio della relativa documentazione nei termini previsti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono stati i parametri processuali dei motivi di ricorso per violazione di legge e per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta apparente e quindi inidonea a soddisfare il minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, violata dalla decisione impugnata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza di merito deve consentire il controllo logico e giuridico della decisione; altrimenti è soltanto apparente.

  • artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c.

    Sono stati indicati come base per la cassazione con rinvio.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    È stata richiamata quale norma che consente il rinvio al giudice tributario di secondo grado.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    È stato richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la declaratoria di estinzione del processo presuppone una verifica puntuale dei requisiti previsti dalla legge: presentazione tempestiva della domanda, pagamento degli importi dovuti o della prima rata e deposito della documentazione nei termini stabiliti.
  • La semplice assenza di comunicazioni delle parti entro una certa data non consente, da sola, di presumere il buon esito della definizione agevolata e di dichiarare l’estinzione del giudizio se non risulta accertato il previo perfezionamento della procedura.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e di controllare la correttezza della decisione; in tal caso la sentenza viola il minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost.
  • Quando il giudice di merito dichiara l’estinzione del processo per adesione a una definizione agevolata senza accertare i presupposti legali necessari, la decisione è censurabile sia per violazione di legge sia per vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.