Cassazione Civile, Ordinanza n. 20281/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un condominio, di un avviso di pagamento relativo al COSAP per l'anno 2006, richiesto dal Comune per griglie e intercapedini installate lungo il perimetro dell'edificio. Il condominio sosteneva che tali manufatti erano stati realizzati su area privata nell'ambito della costruzione del fabbricato e costituivano parte integrante dell'immobile, sicché mancava un'occupazione di suolo pubblico. Il giudice di pace accolse l'opposizione; in appello Roma Capitale contestò: la tardività dell'impugnazione, l'asserita nullità dell'appello per difetto di specificità, l'incompetenza del giudice di pace e la spettanza del COSAP. Il Tribunale respinse l'appello. In cassazione Roma Capitale articolò quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe deciso sulla competenza senza considerare la necessità di accertare la natura pubblica, privata o soggetta a pubblico transito dell'area; 2) violazione dell'art. 7 c.p.c. perché la lite sulla debenza del COSAP, in presenza di questioni sul presupposto impositivo e di un accertamento incidentale sulla proprietà, apparterrebbe al giudice ordinario e non al giudice di pace; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio del contraddittorio per avere ritenuto non nuova la domanda di annullamento della successiva cartella esattoriale; 4) violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997 e del regolamento comunale COSAP, perché il canone sarebbe dovuto anche per occupazioni su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio e non richiederebbe un previo atto concessorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e il quarto motivo, e ha ritenuto assorbito il terzo. Ha quindi confermato la decisione del Tribunale che aveva respinto l'appello del Comune e annullato l'avviso di pagamento COSAP. La Corte ha affermato, da un lato, che il primo motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che vi fosse stata una richiesta di accertamento incidentale della proprietà; dall'altro, che il COSAP è dovuto anche per l'occupazione di fatto, con griglie e intercapedini, di aree destinate al pubblico transito o comunque soggette a servitù di passaggio, senza necessità di un formale atto di concessione e senza che rilevi l'inclusione dei manufatti nel permesso di costruire. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo che deduce omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; il giudice di merito aveva escluso una richiesta di accertamento incidentale della proprietà.
art. 7 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza del giudice ordinario sulla controversia relativa al COSAP; la Corte, però, reputa infondato il motivo alla luce della natura della pretesa e dei precedenti di legittimità.
art. 342 c.p.c.
La sentenza d'appello aveva respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, ritenendo individuati i capi impugnati e le ragioni della censura.
art. 320 c.p.c.
È invocato nel terzo motivo per contestare la tardività della domanda relativa alla cartella esattoriale; il motivo è poi assorbito.
art. 63 d.lgs. 446/1997
Il COSAP è configurato come corrispettivo dell'utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio; non richiede necessariamente un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto.
art. 1 del regolamento COSAP del Comune di Roma
Il regolamento estende il canone alle occupazioni di strade, aree e spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale, nonché alle aree private soggette a servitù di passaggio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una critica astratta o non pertinente rispetto alla motivazione effettivamente adottata.
- In materia di COSAP, il presupposto del canone consiste nell'uso particolare o eccezionale del bene pubblico o del bene privato gravato da servitù di pubblico passaggio; l'occupazione di fatto con manufatti come griglie e intercapedini è sufficiente a integrare il presupposto impositivo.
- La debenza del COSAP non richiede, di regola, un formale atto concessorio, quando l'occupazione di fatto del bene pubblico o soggetto a pubblico passaggio sia già in sé idonea a fondare il prelievo secondo la disciplina regolamentare.
- Ai fini della competenza per materia nelle controversie relative a pretese su beni immobili, la questione proprietaria rileva solo se sia oggetto di una specifica e non pretestuosa domanda di accertamento incidentale; in difetto, non si sposta la competenza del giudice di pace.
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