Cassazione Civile, Ordinanza n. 31825/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ordinanza riguarda un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 con contestazione di maggiori Ires, Irap e Iva, fondato sulla ritenuta omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, sulle movimentazioni di conti correnti intestati a soggetti diversi dalla società ma ritenuti riconducibili alla medesima, e sulla presenza di fatture emesse dalla società e considerate relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La società aveva visto respingere il ricorso in primo grado e l'appello in CTR. In Cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972, 39 d.P.R. n. 600/1973 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente valorizzato meri indizi tratti da conti di terzi, invece di presunzioni gravi, precise e concordanti, e che avesse mal interpretato la prova contraria sulle singole movimentazioni bancarie. Con il secondo motivo deduceva violazione del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 7 d.l. n. 269/2003, sostenendo che la sanzione non avrebbe dovuto applicarsi perché la responsabilità era del commercialista incaricato degli adempimenti fiscali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva fatto leva su meri indizi, ma aveva applicato il consolidato principio secondo cui, in caso di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova contraria analitica e specifica per ciascuna operazione, dimostrando che essa è estranea a fatti imponibili; la motivazione della CTR, letta correttamente, era coerente con tale regola e non presentava la violazione di legge denunciata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR aveva escluso in radice la prova del conferimento di un incarico professionale e della sua ampiezza, sicché la censura sulla responsabilità del commercialista risultava non pertinente. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 32, commi 1, 2, 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
La Corte lo richiama nel contesto dell'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie e sulla prova contraria del contribuente.
art. 51, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA fondato su dati bancari.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel quadro dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte ribadisce che la prova contraria del contribuente deve essere specifica e analitica.
artt. 2, comma 2, 5, 11, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Richiamati nel motivo relativo alla responsabilità sanzionatoria, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della sentenza impugnata.
Invocato per escludere la sanzione; la Corte non entra nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile.
Cass. civ., 29 luglio 2016, n. 15857
Richiamata come conferma del principio per cui la prova contraria sulle movimentazioni bancarie deve essere analitica e riferita a ciascun versamento.
Cass. civ., 14 giugno 2021, n. 17757
Richiamata per affermare che il contribuente non si libera dagli obblighi tributari affidando l'adempimento al commercialista, dovendo vigilare sull'esatto adempimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale si fonda sulle movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova contraria analitica e specifica per ciascuna operazione, dimostrando che ogni singolo versamento o prelevamento è estraneo a fatti imponibili.
- La censura per violazione di legge è infondata se la lettura della sentenza di merito è distorta: occorre confrontarsi con la reale ratio decidendi e non con un'interpretazione isolata di singole espressioni motivazionali.
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista non esonera automaticamente il contribuente dalla responsabilità per l'omissione; è comunque necessario che risulti provato l'incarico e, in linea generale, permane un dovere di vigilanza sull'esatto adempimento.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la specifica ragione giuridica posta a fondamento della decisione impugnata.
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