Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06423/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società poi fallita e annullato sia in primo grado sia in appello. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto nullo l’atto impositivo perché l’Ufficio, pur dando atto delle osservazioni presentate dal contribuente, non aveva esplicitato le ragioni per le quali tali osservazioni erano state disattese, ravvisando una violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 333 e 346 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe potuto esaminare e accogliere la questione sulla nullità per difetto di motivazione perché la società, vittoriosa in primo grado su quel punto, non aveva proposto appello incidentale avverso il rigetto espresso della medesima eccezione da parte del primo giudice; con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha denunciato la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, assumendo che la norma imponga solo di valutare le osservazioni del contribuente, senza prevedere una sanzione di nullità per il mancato inserimento nell’atto delle ragioni del loro mancato accoglimento. Il fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulle spese, ritenute incongrue e non conformi ai parametri normativi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura processuale sulla necessità dell’appello incidentale della parte vittoriosa in primo grado ma soccombente su una questione preliminare o pregiudiziale rigettata dal primo giudice. Ha affermato che, nel caso concreto, la contribuente non aveva devoluto con specifico motivo di appello la questione della nullità dell’avviso per difetto di motivazione sulle osservazioni, limitandosi a riproporla. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio di diritto indicato e per la regolazione delle spese. Il secondo motivo del ricorso principale è rimasto assorbito; parimenti assorbito il ricorso incidentale sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato per affermare la necessità dell’appello incidentale della parte parzialmente soccombente su una questione decisa sfavorevolmente in primo grado.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione della questione non basta quando essa è stata espressamente rigettata in primo grado; occorre specifico gravame incidentale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato a sostegno dell’efficacia del giudicato interno formatosi sulla questione non impugnata.

  • art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La censura sostanziale è rimasta assorbita; la Corte non ha esaminato nel merito la dedotta portata dell’obbligo di motivazione sulle osservazioni del contribuente.

  • art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di liquidazione delle spese professionali.

  • d.m. n. 140 del 20 luglio 2012

    Richiamato nel ricorso incidentale come parametro per la liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato nel ricorso incidentale per i criteri di liquidazione dei compensi.

  • d.m. n. 55 del 10 marzo 2014

    Richiamato nel ricorso incidentale per la determinazione dei compensi.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese del processo tributario.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla condanna alle spese in base alla soccombenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale parametro di motivazione della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • La parte vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione pregiudiziale o preliminare decisa espressamente o implicitamente contro di essa deve proporre appello incidentale per devolvere la questione al giudice di secondo grado; la sola riproposizione non è sufficiente.
  • Quando su una questione si è formato giudicato interno per mancata impugnazione specifica della statuizione di rigetto, il giudice d’appello non può riesaminarla su semplice riproposizione.
  • In presenza di una questione processuale assorbente, l’accoglimento del primo motivo che la riguarda può rendere assorbiti i motivi sostanziali e le doglianze consequenziali sulle spese.
  • La violazione dell’obbligo di motivare sull’atto impositivo rispetto alle osservazioni del contribuente non viene scrutinata nel merito se il relativo capo della decisione non è stato validamente devoluto in appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.