Cassazione Civile, Ordinanza n. 26389/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 relativo a IVA e imposte dirette. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione ritenendo legittimo un accertamento analitico-induttivo fondato sulla macroscopica divergenza tra quantitativi di merce acquistata e merce venduta e sulle percentuali di sfrido dichiarate, considerate gravissime e univoche presunzioni di vendite senza fattura. In Cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: (1) nullità della sentenza per mancata indicazione delle difese della società e omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per giudicato interno; (2) violazione delle norme sull'effetto devolutivo e sul giudicato, sostenendo che l'appello dell'Ufficio fosse parziale e non investisse alcuni capi della decisione di primo grado; (3) violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto irregolare la contabilità o inattendibili le scritture, mentre l'Ufficio avrebbe operato un accertamento analitico-induttivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR aveva comunque esaminato le difese della contribuente e perché l'appello dell'Ufficio aveva specificamente investito i capi della sentenza di primo grado relativi alle violazioni contestate, con conseguente pieno effetto devolutivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto contro un accertamento di fatto della CTR: il giudice di merito aveva qualificato la ripresa come accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, non come accertamento induttivo puro fondato sull'inattendibilità delle scritture contabili. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata indicazione in sentenza delle difese di parte non determina nullità se dal complesso della motivazione risulta che esse sono state in concreto esaminate.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque valutato le eccezioni e le difese dedotte.
comma 1 n. 3; comma 1 n. 4
I motivi di ricorso devono colpire effettivi errori di diritto o nullità processuali, non contestare accertamenti in fatto del giudice di merito.
L'effetto devolutivo dell'appello dipende dal contenuto delle censure mosse e non dalla mera parzialità formale dell'impugnazione.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve specificamente censurare i capi della sentenza impugnata; se li investe puntualmente, il giudice di secondo grado deve riesaminarli.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 1 lett. d) ultimo periodo
L'accertamento analitico-induttivo si fonda su presunzioni gravi, precise e concordanti e non coincide con l'accertamento induttivo puro basato sull'inattendibilità generale delle scritture.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme all'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 per sostenere la legittimità della ripresa fiscale.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato tra le censure dell'appello dell'Ufficio come capo della decisione di primo grado specificamente contestato.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La mancata esplicitazione in sentenza di tutte le difese di parte non integra di per sé nullità, se risulta che il giudice le ha comunque esaminate in concreto e non vi è lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.
- Nel processo tributario l'effetto devolutivo dell'appello si determina in base alle specifiche censure formulate contro i capi della decisione impugnata; quando tali censure sono puntuali, i capi stessi restano devoluti al giudice di secondo grado.
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto veste di violazione di legge, mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come la qualificazione del tipo di accertamento fiscale adottato.
- L'accertamento analitico-induttivo può essere fondato su presunzioni valorizzate dal giudice di merito senza che ciò equivalga necessariamente a ritenere integralmente inattendibile la contabilità; le due fattispecie vanno tenute distinte.
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