Cassazione Civile, Sentenza n. 23818/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da due associazioni che operano nel settore della tutela dei soggetti stranieri e dei cittadini privi di cittadinanza, diretta a far dichiarare discriminatorio un bando di concorso pubblico per il reclutamento di funzionari civili del Ministero dell'Interno, nella parte in cui riservava l'accesso ai soli cittadini italiani. Le attrici chiedevano l'estensione della partecipazione ai cittadini dell'Unione europea e, nei limiti di legge, anche ai cittadini di Paesi terzi titolari dei requisiti previsti dall'art. 38 d.lgs. 165/2001. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la sospensione delle procedure concorsuali, la modifica del bando, la riapertura dei termini, una penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. e la pubblicazione della sentenza. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che le mansioni dei profili messi a concorso non implicassero, in via diretta, continua e prevalente, l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale. In cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 45 TFUE, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la tutela dell'interesse nazionale e avrebbe omesso di esaminare i profili di ruolo effettivi, contenuti nei documenti di pianificazione del fabbisogno; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica, per non avere spiegato perché le mansioni non implicassero esercizio di pubblici poteri né interessi nazionali ostativi all'accesso di cittadini non italiani.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione apparente, osservando che la decisione impugnata conteneva una motivazione comprensibile e coerente, e ha confermato nel merito l'impostazione della Corte d'appello. Ha ribadito che la deroga alla regola di accesso dei cittadini dell'Unione e dei soggetti equiparati ai posti nella pubblica amministrazione è ammissibile solo per attività che comportino, in concreto, l'esercizio diretto, abituale e prevalente di pubblici poteri o la tutela di interessi nazionali in senso compatibile con il diritto dell'Unione. Ha inoltre approvato l'uso delle declaratorie astratte del CCNL/CCNI come parametro di verifica, rilevando l'inammissibilità della censura relativa ai PIAO anche per difetto di produzione e localizzazione del documento. Conseguentemente, ha condannato le amministrazioni ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, escludendo il raddoppio del contributo unificato per il regime di prenotazione a debito delle amministrazioni statali.
Norme richiamate
consente l'accesso dei cittadini UE e dei familiari equiparati ai posti nella pubblica amministrazione che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o tutela dell'interesse nazionale; la deroga va letta in coerenza con il diritto dell'Unione e in modo restrittivo.
art. 45 TFUE
richiamato quale parametro unionale sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla limitazione delle riserve di nazionalità nella pubblica amministrazione.
art. 49 TFUE
richiamato insieme all'art. 51 TFUE per l'interpretazione della disciplina europea sul diritto di stabilimento e sulle relative eccezioni.
art. 51 TFUE
la deroga alla libertà di stabilimento deve essere interpretata restrittivamente e limitata alle attività che partecipano direttamente e specificamente all'esercizio dei pubblici poteri.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
la motivazione è apparente solo quando è del tutto inidonea a esplicitare le ragioni della decisione, per contrasto irriducibile, perplessità o obiettiva incomprensibilità.
richiamato per affermare che, in difetto di rapporto già instaurato, il giudizio deve essere condotto sulla base delle declaratorie contrattuali astratte del profilo di inquadramento.
richiamato nella parte della decisione di merito relativa alla penalità di mora imposta dal Tribunale.
base processuale dell'azione antidiscriminatoria proposta in giudizio.
richiamato quale ulteriore base dell'azione contro la discriminazione per nazionalità.
d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174
ritenuto incompatibile con i principi del diritto dell'Unione e quindi da disapplicare, nella parte in cui riservava ai cittadini italiani posti nei ruoli civili del Ministero dell'Interno.
art. 8, comma 2, d.P.R. 115/2002
richiamato ai fini dell'esenzione delle amministrazioni statali dal raddoppio del contributo unificato.
richiamato ai fini dell'esenzione delle amministrazioni statali dal raddoppio del contributo unificato.
richiamato ai fini dell'esenzione delle amministrazioni statali dal raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La riserva di nazionalità negli impieghi pubblici è ammissibile solo per le attività che, considerate in concreto, comportano partecipazione diretta, specifica, abituale e prevalente all'esercizio di pubblici poteri o alla tutela di interessi nazionali compatibili con il diritto dell'Unione.
- Non è legittimo escludere in via generalizzata tutti i cittadini non italiani da un intero concorso pubblico quando solo alcune mansioni, in casi specifici, possano presentare profili sensibili: la selezione deve essere proporzionata e limitata a quanto strettamente necessario.
- Ai fini della verifica sulla riserva di nazionalità, il giudice può fare riferimento alle declaratorie astratte del contratto collettivo e dei profili di inquadramento, soprattutto quando il rapporto non è ancora instaurato; l'utilizzo di documenti organizzativi ulteriori è questione di valutazione delle prove rimessa al giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo se la sentenza è priva di un nucleo argomentativo idoneo a spiegare la decisione; una censura che mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito non integra il vizio di nullità ex art. 132 c.p.c.
- Le disposizioni interne sulla cittadinanza per l'accesso ai ruoli pubblici devono essere interpretate e, se incompatibili, disapplicate alla luce dei principi eurounitari sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla restrizione rigorosa delle deroghe.
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