Cassazione Civile, Sentenza n. 23791/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professore universitario, collocato in aspettativa con assegni dal proprio ateneo per assumere l'incarico di segretario generale di un'Autorità di Bacino, aveva svolto tale funzione per più anni in forza di contratti di diritto privato e di successive delibere e decreti che richiamavano la disciplina dell'art. 13 della legge n. 253/1990 e della normativa regionale pugliese. Dopo aver inizialmente corrisposto il trattamento economico, l'Autorità gli aveva intimato la restituzione di una somma elevata, assumendo che l'emolumento universitario fosse indebito e che l'incaricato, essendo collocato fuori ruolo/aspettativa, dovesse percepire solo il compenso dell'ente utilizzatore. L'interessato aveva agito per accertare negativamente il diritto alla ripetizione, sostenendo che la disciplina applicabile consentisse il cumulo dei due trattamenti e, in subordine, invocando buona fede e affidamento, prescrizione e compensazione con propri controcrediti. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'interessato; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'Autorità ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7, commi 2 e 3, L.R. Puglia n. 19/2002, art. 13 L. n. 253/1990, statuto e regolamento dell'ente, sostenendo che la norma regionale imponesse il fuori ruolo e non l'aspettativa con assegni, sicché non era dovuta la doppia retribuzione; 2) violazione degli artt. 11 e 13 D.P.R. n. 382/1980, 2, comma 3, e 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, insistendo che l'aspettativa sospendesse il rapporto con l'università e non potesse fondare un doppio compenso; 3) violazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c. per errata interpretazione dei contratti, che avrebbero dovuto escludere un'obbligazione negoziale dell'ente a corrispondere l'assegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità della notifica e dell'intestazione dell'atto, ritenendo sanato ogni vizio per il raggiungimento dello scopo. Nel merito, ha affermato che la disciplina statale dell'art. 13 L. n. 253/1990, richiamata e recepita dalla legge regionale pugliese, prevede per i professori universitari il collocamento in aspettativa con assegni quando assumono l'incarico di segretario generale, con conseguente mantenimento del trattamento economico universitario e cumulo con quello dell'incarico. Ha inoltre ritenuto irrilevante che la norma statale si riferisse alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, poiché la legge regionale aveva esercitato il potere di conformazione previsto dal comma 5 della stessa disposizione. Infine, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a proporre una diversa interpretazione dei contratti senza denunciare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici. L'Autorità è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte rileva che il ricorso per cassazione non richiede l'indicazione della sezione della Corte adita, essendo sufficiente l'indicazione dell'organo giudiziario.
L'assegnazione dei ricorsi alle sezioni compete al Primo Presidente, per cui l'omessa indicazione della sezione nell'intestazione non comporta nullità.
L'indicazione della Corte si ricava dalla regola generale sulla forma degli atti, senza necessità di specificare la sezione.
art. 13, commi 1 e 5, legge n. 253/1990
"Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni"; "La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo"
La disposizione statale è letta come regola speciale che per i professori universitari consente il cumulo tra trattamento universitario e compenso dell'incarico; il comma 5 attribuisce alla legge regionale un potere di conformazione, non di deroga peggiorativa.
art. 12, comma 2, lett. c), legge n. 183/1989
È il riferimento all'incarico di segretario generale richiamato dalla disciplina statale, ma la Corte ne limita la rilevanza alla ratio del regime speciale poi recepito dalla legge regionale.
art. 7, commi 2 e 3, L.R. Puglia n. 19/2002
"collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'amministrazione di appartenenza"; "disciplinato da un contratto di diritto privato... secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 253/90"
Il richiamo al fuori ruolo è ritenuto atecnico e deve essere coordinato con il rinvio ai criteri dell'art. 13 L. 253/1990, che importa l'aspettativa con assegni per i professori universitari.
È richiamato per confermare che il professore a tempo definito può svolgere incarichi retribuiti e mantenere parte del rapporto con l'università.
La Corte valorizza il regime del professore in aspettativa con assegni come mantenimento del trattamento economico fondamentale e di alcune prerogative accademiche.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva autonoma.
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per sostenere che l'assegno sarebbe solo anticipazione di oneri, ma la Corte esclude tale lettura e afferma il cumulo retributivo.
La loro violazione è dedotta in modo generico; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è censurabile solo per specifica violazione dei canoni ermeneutici.
Massime di principio
- Quando una legge speciale prevede per il professore universitario il collocamento in aspettativa con assegni per l'assunzione di un incarico pubblico, la formula implica il mantenimento del trattamento economico universitario e il cumulo con il compenso dell'incarico, salvo espressa diversa previsione.
- Il rinvio contenuto in una legge regionale ai "criteri" di una legge statale va interpretato, se il testo lo consente, come recepimento della disciplina statale speciale e non come facoltà di ridurre o trasformare unilateralmente il regime giuridico previsto dalla fonte statale.
- Il richiamo al "fuori ruolo" in modo atecnico non prevale sulla disciplina sostanziale effettivamente richiamata dalla norma di rinvio; occorre leggere l'intero testo normativo in modo sistematico.
- In cassazione la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se denuncia specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
- I vizi formali della notificazione o dell'intestazione dell'atto non comportano inammissibilità quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non è dedotto alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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