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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23814/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente transitato, prima, da una società di telecomunicazioni ad un'altra società del gruppo per effetto di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., poi licenziato nell'ambito di una procedura collettiva, reintegrato dopo l'annullamento del licenziamento e trasferito a Venezia, quindi riportato a Roma e destinato a un ramo aziendale successivamente ceduto a un'altra società. Il lavoratore ha sostenuto che dal 2012 fino al 2019 fosse perdurato un demansionamento con svolgimento di sole mansioni di semplice manutenzione o addirittura con periodi di inattività, e ha chiesto: la declaratoria di nullità/inefficacia della cessione del ramo d'azienda; il ripristino del rapporto alle dipendenze della cedente; il risarcimento del danno professionale; il rimborso di spese e indennità di viaggio connesse al trasferimento illegittimo. La Corte d'appello ha invece ritenuto legittima la cessione del ramo, valorizzando la pretesa appartenenza del lavoratore al ramo manutentivo e la coincidenza tra mansioni svolte e attività trasferite. Il lavoratore ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di artt. 113, 115, 116 c.p.c., 2697 e 2103 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, al momento del ritrasferimento da Venezia a Roma, egli fosse stato riassegnato al medesimo ramo organizzativo e che le attività del ramo ceduto fossero quelle di manutenzione; 2) violazione di artt. 113, 115, 116 c.p.c., 2112, 1406, 2697 e altre norme, per avere ritenuto sussistenti la preesistenza e l'autonomia funzionale del ramo ceduto sulla base di una perizia di parte e di prove raccolte in altro giudizio; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost., per avere la sentenza utilizzato prove testimoniali assunte in altro processo e non acquisite nel presente giudizio. La società datrice di lavoro ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta l'erroneità del riconoscimento del danno da demansionamento e della sua liquidazione equitativa, anche per carenza di prova e per indebita valorizzazione del giudicato e di circostanze non contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della società cessionaria per difetto di procura speciale; ha poi rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società datrice di lavoro. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione d'appello e perché, in sostanza, tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove; ha ritenuto inammissibili anche le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. e quelle sull'onere della prova, richiamando i limiti del sindacato di legittimità. Sul secondo e terzo motivo ha affermato che la valutazione della preesistenza del ramo ceduto è questione di fatto riservata al giudice di merito, che le prove testimoniali raccolte in altro giudizio possono essere utilizzate come prove atipiche, e che la perizia di parte può assumere valore indiziario se corroborata da altri elementi. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha giudicato in parte infondate e in parte inammissibili le censure, rilevando che il danno da demansionamento era in parte coperto da giudicato e che la liquidazione equitativa era sorretta da criteri logici, quali la durata del demansionamento e i periodi di sostanziale inattività. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La cessione del ramo d'azienda trasferisce i rapporti di lavoro solo se il lavoratore sia effettivamente inserito nel complesso organizzato ceduto; l'accertamento della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 2103 c.c.

    La dedotta dequalificazione/demansionamento rileva sul piano risarcitorio, ma la sua valutazione in sede di legittimità non può tradursi in una nuova ricostruzione del fatto o delle mansioni concretamente svolte.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisca a prove liberamente valutabili il valore di prova legale o viceversa; non è consentito contestare il mero cattivo uso del prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo abbia posto a carico di una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla cessione del contratto, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, trattando la questione entro lo schema dell'art. 2112 c.c.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è legittima se fondata su criteri logici e su elementi fattuali accertati, come durata del pregiudizio e periodi di inattività.

  • art. 432 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa nel rito del lavoro; la Corte ne conferma l'uso in presenza di elementi idonei a stimare il danno.

  • art. 111 Cost.

    La censura di violazione del contraddittorio non è accolta, poiché la Corte ritiene legittimo l'uso di prove atipiche e di elementi già emersi in precedenti giudizi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali e principali, ma senza esito autonomo: la decisione si incentra sulla correttezza della motivazione e sull'utilizzabilità delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per il contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto dei ricorsi.

  • art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione invocati dalle parti, ma la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto e di prova.

Massime di principio

  • In tema di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., la verifica della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o della specifica violazione di legge.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle prove è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova ponderazione del materiale istruttorio; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte, prove acquisite oltre i limiti legali o attribuzione a prove liberamente valutabili del valore di prova legale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova rispetto alla struttura della fattispecie; non basta lamentare che il giudice abbia ritenuto non provati i fatti dedotti da una parte.
  • La perizia di parte non è, di per sé, prova piena, ma può assumere valore indiziario e concorrere, insieme ad altri elementi istruttori, alla formazione del convincimento del giudice.
  • Le prove testimoniali raccolte in altro giudizio possono essere utilizzate come elementi di convincimento del giudice nel processo civile, quando siano valutate come prove atipiche e corroborate da ulteriori risultanze.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice indichi criteri coerenti con i dati acquisiti, come la durata del pregiudizio e l'intensità dei periodi di inattività o dequalificazione.
  • Il giudicato formatosi su un precedente accertamento di demansionamento preclude la riesamina del medesimo periodo già coperto dalla decisione passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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