Cassazione Civile, Sentenza n. 23812/2026 del 22/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano prestato attività alle dipendenze della società cedente fino al 30/04/2019, data in cui erano transitati alla società cessionaria per effetto di una cessione di ramo d'azienda denominato "Network build field services Italy". Sostenevano che il trasferimento fosse illegittimo per difetto dei presupposti dell'art. 2112 c.c. e chiedevano la declaratoria di nullità, annullamento o comunque illegittimità della cessione del ramo e del conseguente trasferimento dei rapporti di lavoro, con accertamento della permanenza del rapporto alle dipendenze della cedente e con tutte le conseguenze economiche e giuridiche dal 01/05/2019. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato le pretese dei lavoratori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. per errata affermazione della preesistenza del ramo ceduto; 2) nullità della sentenza per uso della relazione del consulente di parte in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) omesso esame del fatto che la relazione peritale si arrestava al 31/12/2018, quando il ramo non esisteva ancora; 4) violazione degli artt. 2697 e 2112 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea ritenuta prova dei requisiti della cessione; 5) violazione degli artt. 42 d.l. 78/2010 e 2112 c.c. per aver attribuito al contratto di rete rilevanza probatoria sulla preesistenza e autonomia funzionale; 6) omesso esame di fatti decisivi escludenti i requisiti del trasferimento di ramo; 7) nullità per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile con riguardo al mantenimento di alcune mansioni e alla rilevanza della mancanza di funzioni di staff nel ramo ceduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano, sotto la veste formale di violazione di legge, omesso esame o nullità della sentenza, a ottenere una nuova valutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello circa la preesistenza del ramo, la sua autonomia funzionale, l'idoneità del materiale probatorio e l'assenza di profili fraudolenti dell'operazione. Ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo al contratto di rete, precisando che esso non era stato utilizzato come prova dei requisiti del ramo ceduto, ma solo come spiegazione giuridica della permanenza di taluni rapporti tra le società. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda, rilevano la preesistenza del ramo e la sua autonomia funzionale già al momento dello scorporo; tuttavia la verifica concreta di tali presupposti fattuali è apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della corretta sussunzione o dei vizi motivazionali tipizzati.
La violazione di legge è configurabile solo se si contesta l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o la sussunzione, non la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La nullità della sentenza non può essere dedotta per contestare, in realtà, il merito della valutazione probatoria o la ricostruzione dei fatti.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è configurabile solo entro i ristretti limiti del paradigma legale; non consente una rivalutazione complessiva della vicenda storica né può essere usato per sollecitare un nuovo giudizio sul materiale istruttorio.
La loro violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, disposte d'ufficio fuori dai limiti consentiti, disattende prove legali o attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi; non quando effettua un apprezzamento comparativo delle prove.
L'onere della prova resta a carico di chi allega i fatti costitutivi della pretesa; tuttavia la censura sulla sua violazione è inammissibile se mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 42 d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010
Il contratto di rete viene considerato solo come base giuridica idonea a spiegare la persistenza di rapporti organizzativi tra le società, non come prova decisiva dei requisiti del ramo ceduto.
Direttiva 2001/23/CE
È richiamata come parametro europeo coerente con la nozione di trasferimento d'azienda e di entità economica organizzata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la contestazione della sussistenza dei requisiti del trasferimento di ramo d'azienda non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito: gli accertamenti su preesistenza e autonomia funzionale del ramo spettano al giudice di merito e sono sindacabili solo nei limiti del vizio di sussunzione o dei vizi motivazionali tipizzati.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte, disattenda prove legali o attribuisca valore legale a elementi che ne sono privi; è invece inammissibile se la doglianza riguarda soltanto il diverso peso attribuito alle prove raccolte.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico realmente decisivo e non consente di prospettare, sotto tale etichetta, una rivalutazione complessiva del compendio probatorio.
- La perizia di parte non costituisce fonte di prova in senso proprio, ma può assumere valore indiziario se corroborata da altri elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.
- La presenza di strumenti organizzativi tra società del gruppo o di rete non è di per sé prova dell'assenza dei requisiti del trasferimento di ramo, né prova automatica della loro sussistenza: occorre sempre verificare in concreto la funzione attribuita a tali strumenti nella motivazione della decisione.
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