Cassazione Civile, Sentenza n. 23790/2026 del 22/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente di una società di telecomunicazioni, inizialmente licenziato nell’ambito di una procedura collettiva e poi reintegrato in esecuzione di sentenze passate in giudicato. Dopo la reintegrazione, la società lo aveva trasferito in altra sede e poi riassegnato a un’unità organizzativa inserita in un ramo aziendale successivamente ceduto a una società collegata; il lavoratore sosteneva di essere stato in realtà adibito a mansioni non definite o diverse e inferiori, e quindi che la cessione del ramo non potesse validamente comprendere anche il suo rapporto. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore, dichiarando l’illegittimità della cessione; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo legittima la cessione del ramo per preesistenza, autonomia funzionale e continuità organizzativa. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia sulla questione, ritualmente riproposta in appello, dell’illegittimità della mancata reintegrazione nelle originarie mansioni e della successiva assegnazione a mansioni non definite e inferiori; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per avere la Corte d’appello sostanzialmente confuso la fattispecie con un diverso giudizio relativo a un diverso ramo aziendale e ad altri dati fattuali (nome della parte, denominazione del ramo, numero dei lavoratori, richiami a documenti di altro processo); con il terzo ha censurato nel merito la ritenuta legittimità della cessione del ramo ai sensi degli artt. 2112, 1406, 2697 e altre norme. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: quanto al primo, ha rilevato che la questione sull’illegittimità dell’assegnazione al ramo poi ceduto era stata effettivamente dedotta e riproposta, sicché la Corte territoriale aveva omesso di pronunciare su una autonoma causa petendi; quanto al secondo, ha evidenziato un palese travisamento della fattispecie concreta, essendo la motivazione d’appello riferita in più punti a un diverso ramo aziendale e a un diverso giudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione perché decida nuovamente sulla questione dell’illegittimità dell’assegnazione del lavoratore al ramo poi ceduto e, più in generale, sulla cessione del ramo d’azienda oggetto di causa, provvedendo anche sulle spese di legittimità. È stata inoltre dichiarata l’inammissibilità del controricorso della società cessionaria per difetto di procura speciale.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
è la base del vizio di nullità per omessa pronuncia e per altre nullità della sentenza dedotte in cassazione
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente devolute
art. 346 c.p.c.
le questioni e difese non accolte o non esaminate devono essere ritualmente riproposte per non restare assorbite
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare l’uso delle risultanze probatorie nella sentenza d’appello
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove da parte della Corte territoriale
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale/probatorio dedotto
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali sulla cessione del ramo e sulla prova
art. 2112 c.c.
richiamato per contestare la validità del trasferimento del rapporto in caso di cessione di ramo d’azienda
art. 1406 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al trasferimento del contratto
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova circa i presupposti della cessione
art. 2343-ter, co. 2, lett. b), c.c.
richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ne esamini il merito per assorbimento
art. 111, co. 1 e 2, Cost.
richiamato nel terzo motivo quale parametro di correttezza della motivazione e del processo
art. 2103 c.c.
richiamato dalla Corte di cassazione per affermare che l’eventuale illegittima assegnazione a mansioni/ramo diverso può incidere sulla legittimità dell’inclusione del lavoratore nel ramo ceduto
art. 421 c.p.c.
evocato dalla Corte d’appello per ritenere utilizzabili d’ufficio prove testimoniali di altro giudizio
art. 41 Cost.
richiamato dalla Corte d’appello come espressione della libertà di iniziativa economica a sostegno della legittimità dell’operazione
art. 42 d.l. n. 78/2010
richiamato dalla Corte d’appello come previsione del contratto di rete tra imprese
Massime di principio
- Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e questioni ritualmente devolute e riproposte; l’omessa pronuncia su una autonoma causa petendi integra nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
- La sentenza è nulla quando la motivazione rivela un travisamento decisivo della fattispecie concreta, ad esempio perché riferita in modo palese a un diverso rapporto, a un diverso ramo aziendale o a un diverso giudizio.
- Nella cessione di ramo d’azienda, la verifica della legittimità dell’operazione non può prescindere dall’esatta individuazione del compendio trasferito e della concreta assegnazione del lavoratore al ramo ceduto; se l’assegnazione al ramo è stata illegittima, può venir meno il presupposto per l’inclusione del rapporto nella cessione.
- Quando un motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio per vizio processuale o per errore di fatto decisivo, i motivi ulteriori che presuppongono l’esame del merito possono restare assorbiti.
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