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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23782/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di una società operante nel settore della riabilitazione aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive sostenendo che la datrice avesse illegittimamente sostituito, dal 1° gennaio 2013, il CCNL Sanità Privata con il CCNL ARIS RSA-CDR 2012. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la condanna, ritenendo che il CCNL Sanità Privata, pur scaduto formalmente il 31 dicembre 2005, fosse rimasto efficace per ultrattività fino al rinnovo dell’8 ottobre 2020; che la disdetta unilaterale della società non potesse sciogliere il vincolo; che il CCNL ARIS 2012 non potesse sostituire il contratto ultrattivo nei rapporti individuali in corso; che l’accordo di prossimità del 19 dicembre 2012 fosse invalido per difetto di prova dei requisiti richiesti dall’art. 8 del d.l. 138/2011; che la prescrizione dei crediti decorresse dalla cessazione del rapporto; e che le contestazioni sul quantum fossero generiche. In cassazione la società ha articolato otto motivi: 1) nullità per contraddittorietà della motivazione, assumendo che la Corte d’appello avesse confuso la disdetta dell’associazione datoriale con quella del singolo datore; 2) omesso esame della disdetta del 4 ottobre 2010 comunicata da ARIS; 3) violazione degli artt. 1362, 1363, 1372 e 1373 c.c. e dell’art. 4 del CCNL Sanità Privata, per avere riconosciuto ultrattività al contratto nonostante la disdetta dell’associazione; 4) errata interpretazione della clausola di ultrattività e contrasto con gli artt. 39 e 41 Cost.; 5) omesso esame della circostanza che il CCNL ARIS 2012 fosse stato stipulato per sostituire il precedente contratto e che ciò fosse stato poi confermato da un accordo del 24 gennaio 2024; 6) violazione degli artt. 1372, 1373 e 2070 c.c., dell’art. 39 Cost. e dell’art. 1 del CCNL ARIS-AIOP 2020, sostenendo che l’appartenenza ad ARIS non imponesse l’applicazione del CCNL Sanità 2020; 7) errata interpretazione dell’art. 1 del CCNL Sanità 2020, ritenuto applicabile dalla Corte d’appello; 8) violazione delle regole sulla prescrizione, con prospettazione anche di questione di legittimità costituzionale, per ritenere che la prescrizione decorresse anche in costanza di rapporto. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, ribadendo che la disdetta del contratto collettivo spetta alle sole parti stipulanti e che il singolo datore non può recedere unilateralmente dal CCNL applicato; che la clausola che prevede la vigenza "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL" integra un termine finale di efficacia, certo nell'an ma incerto nel quando, sicché fino a quel momento il contratto resta vincolante; che il rinnovo del 2020, sottoscritto anche dall’associazione datoriale, rendeva applicabile il nuovo CCNL; che i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano inammissibili per doppia conforme; e che la prescrizione dei crediti di lavoro, nel quadro normativo successivo alle riforme del 2012 e del 2015, decorre dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al lavoratore le differenze retributive, ritenendo corretta l’affermazione dell’ultrattività del CCNL Sanità Privata fino al rinnovo del 2020, l’inefficacia della disdetta unilaterale del datore, l’inidoneità del CCNL ARIS 2012 a sostituire il contratto collettivo ancora efficace nei rapporti individuali in corso, l’invalidità dell’accordo di prossimità per mancata prova dei requisiti di legge e la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1467 c.c.

    Il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo applicato invocando l’eccessiva onerosità sopravvenuta, salvo ipotesi diverse non ricorrenti nel caso esaminato.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato tra le norme sull’interpretazione contrattuale, ma la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola di ultrattività data dai giudici di merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra le norme sull’interpretazione contrattuale, senza che emergano profili di errore nella lettura sistematica della clausola collettiva.

  • art. 1372 c.c.

    Il contratto collettivo di diritto comune vincola le parti entro il periodo concordato; il singolo datore non può scioglierlo unilateralmente nei rapporti individuali in corso.

  • art. 1373 c.c.

    Non consente al singolo datore di recedere unilateralmente dal CCNL prima della scadenza del termine finale di efficacia.

  • art. 2070 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza alla luce della vincolatività della clausola di ultrattività e del rinnovo del contratto collettivo.

  • art. 39 Cost.

    La libertà sindacale impedisce l’imposizione eteronoma di un regime di ultrattività generale; tuttavia l’ultrattività pattizia inserita nel contratto collettivo è espressione dell’autonomia negoziale delle parti stipulanti.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato in chiave critica dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla soluzione adottata.

  • art. 4 CCNL Sanità Privata

    La clausola che prevede la vigenza del contratto fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL è stata interpretata come termine finale di durata, certo nell'an e incerto solo nel quando.

  • art. 8 d.l. n. 138 del 2011

    L’accordo di prossimità è stato reputato invalido per mancato assolvimento dell’onere probatorio sui requisiti di rappresentatività, maggioranza e finalità richiesti dalla norma.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso fondati sull’omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili per la sussistenza di una doppia conforme, in assenza di specifica allegazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo sulla prescrizione è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme all’orientamento consolidato di legittimità.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato quanto al deposito di memorie in prossimità dell’udienza di discussione.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    In combinato con l’art. 2935 c.c., è richiamato per affermare che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto nel regime considerato.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere, cioè, per i crediti di lavoro in questo assetto, dalla cessazione del rapporto.

  • L. n. 92 del 2012

    Rileva nel mutato assetto della tutela del rapporto a tempo indeterminato, ritenuto non più assistito da stabilità idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Concorre, insieme alla riforma del 2012, a escludere la stabilità piena del rapporto e a far decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto.

Massime di principio

  • Nel contratto collettivo di diritto comune la disdetta spetta alle sole parti stipulanti; il singolo datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal CCNL applicato nei rapporti individuali in corso, neppure invocando l’eccessiva onerosità sopravvenuta.
  • Se il CCNL prevede che la sua efficacia perduri fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo, la clausola va interpretata come termine finale di durata certo nell'an ma incerto nel quando; fino a quel momento il contratto resta vincolante e non è liberamente disdettabile dal singolo datore.
  • La sostituzione di un contratto collettivo ultrattivo con altro CCNL non può produrre effetti sui rapporti individuali già in corso senza che sia rispettato il meccanismo negoziale previsto dall’autonomia collettiva e senza il necessario consenso delle parti stipulanti originarie.
  • Un accordo di prossimità può incidere sulla disciplina collettiva solo se chi lo invoca assolve l’onere di provare i requisiti normativi richiesti in punto di rappresentatività, maggioranza e finalità sostanziali; in difetto, l’accordo è inefficace o invalido.
  • Nei giudizi di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre una doppia conforme, salvo specifica allegazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nel regime successivo alle riforme del 2012 e del 2015, i crediti di lavoro relativi a rapporti non assistiti da stabilità piena decorrono, ai fini prescrizionali, dalla cessazione del rapporto e non durante la sua pendenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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