Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23813/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, già impiegato in ruoli manageriali e poi inserito in un nuovo team operativo, ha contestato la cessione di un ramo d'azienda denominato "Network build field services Italy", costituito dalla società datrice nel febbraio 2019 e poi avviato alla cessione nel marzo 2019. Il lavoratore ha sostenuto che il ramo non fosse realmente preesistente né dotato di autonomia organizzativa e funzionale, deducendo quindi la nullità, illegittimità o inefficacia della cessione e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente. In appello la corte territoriale ha ritenuto legittima l'operazione, valorizzando la preesistenza temporale e organizzativa del ramo, il trasferimento di 63 dipendenti e dei software gestionali necessari, nonché la compatibilità con un contratto di rete tra le società. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, assumendo che la corte d'appello avesse deciso senza consentire la discussione orale dopo il diniego del rinvio per note; 2) nullità per aver deciso senza consentire ai difensori di assistere alla lettura del dispositivo, al fine di verificare l'immutabilità della decisione rispetto alla motivazione; 3) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di trasferimento d'azienda e valutazione delle prove, sostenendo che la corte avesse erroneamente attribuito valore probatorio alla perizia di parte e male applicato i criteri per accertare la legittimità della cessione del ramo d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'udienza di discussione era stata celebrata e il difensore dell'appellante aveva avuto la possibilità di discutere; la richiesta di rinvio era finalizzata solo al deposito di note di replica, non alla discussione orale, e il rigetto del rinvio comportava la decisione immediata del gravame con lettura del dispositivo nello stesso giorno. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la verifica dei presupposti del trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. è questione di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non contraddittoria, e che le censure tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha inoltre chiarito che la perizia di parte non è fonte di prova ma può costituire indizio, liberamente apprezzabile dal giudice se corroborato da altri elementi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore della sola Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., essendo stato dichiarato inammissibile il controricorso della cessionaria per difetto di procura speciale.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che esso fosse stato violato perché l'udienza di discussione si era svolta e il difensore aveva potuto interloquire.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro la disciplina dell'udienza di discussione e della decisione è letta in chiave di concentrazione e immediatezza; il diniego del rinvio per note legittima la decisione immediata del gravame.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle garanzie del contraddittorio nel processo del lavoro, ma ritenuto non violato nel caso concreto.

  • art. 429 c.p.c.

    La nullità per mancata discussione orale sussiste solo se la discussione non è stata consentita; qui invece l'udienza di discussione si è tenuta.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: il vizio di violazione di legge non può trasformarsi in richiesta di riesame del fatto; il vizio motivazionale è oggi ristretto e, nel caso, precluso dalla doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    È deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova il valore di prova legale o abbia disatteso la regola legale di valutazione; non se si censura il mero apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2112 c.c.

    La verifica della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda/ramo è accertamento di fatto riservato al merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della sussunzione o del vizio motivazionale ammesso.

  • art. 1406 c.c.

    Citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di cessione del contratto/trasferimento, ma la Corte non ha ravvisato una falsa applicazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha escluso che il giudice di merito abbia invertito o violato tale regola.

  • art. 2343 c.c.

    Citato dal ricorrente, ma non assunto dalla Corte come decisivo; la decisione si è concentrata sulla natura e valutazione della prova documentale e peritale.

  • art. 42 d.l. n. 78/2010

    Richiamato per spiegare la compatibilità della gestione del cliente finale da parte della cedente con la cessione del ramo, in presenza di un contratto di rete tra le società.

  • L. n. 122/2010

    Norma di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata per il medesimo profilo del contratto di rete.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La corte d'appello aveva richiamato altra decisione precedente sul medesimo tema; la Cassazione non ha fondato su ciò la decisione, limitandosi a esaminare i motivi proposti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro la nullità della decisione per lesione del diritto di difesa non sussiste quando l'udienza di discussione si è regolarmente svolta e la parte ha scelto di non discutere, chiedendo soltanto un rinvio per note di replica.
  • Il rifiuto del rinvio per note nel processo del lavoro, in un assetto improntato a concentrazione e immediatezza, può comportare la decisione immediata della causa con lettura del dispositivo nello stesso giorno.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo in presenza di uso di prove non introdotte, di prova legale mal valutata o di attribuzione a un elemento probatorio di un valore normativo diverso da quello previsto; non è deducibile per contestare il mero apprezzamento comparativo delle prove.
  • La qualificazione di un complesso aziendale come ramo d'azienda e la verifica dei requisiti di preesistenza e autonomia funzionale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, censurabili in cassazione solo nei limiti della sussunzione giuridica o del vizio motivazionale tipicamente consentito.
  • La perizia di parte non costituisce prova in senso pieno, ma può essere valorizzata come indizio, soprattutto se corroborata da altri elementi istruttori convergenti.
  • In tema di trasferimento di ramo d'azienda, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del compendio probatorio e degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.