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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30297/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una azienda sanitaria regionale e una lavoratrice formalmente inquadrata come collaboratrice coordinata e continuativa dal 17 settembre 2007 al 28 febbraio 2014. Il giudice di merito aveva ritenuto che, in concreto, il rapporto avesse natura subordinata, valorizzando la mancanza di un progetto specifico, la lunga durata della collaborazione, l’inserimento della lavoratrice nella struttura organizzativa dell’ente, lo svolgimento di attività ordinarie dell’ufficio di assegnazione e il controllo/direzione esercitato dal responsabile. In appello era stato riconosciuto anche il diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme che consentono alle pubbliche amministrazioni di ricorrere a collaborazioni autonome e contestazione della qualificazione del rapporto come subordinato; 2) violazione delle norme processuali per mancata ammissione della prova testimoniale e per asserita erronea valutazione della non contestazione; 3) violazione degli artt. 2126 e 2697 c.c., sostenendo che l’eventuale illegittimità delle proroghe non comportasse automaticamente nullità del rapporto e che la lavoratrice non avesse provato la subordinazione; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi all’assenza di indici di subordinazione, oltre alla richiesta di ammettere la prova testimoniale. La parte resistente ha proposto anche ricorso incidentale sulle spese di lite, lamentando la mancata corretta regolazione delle spese e lo scostamento dai parametri del d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre non risultavano rispettati gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo: essendo stato proposto oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e risultando il ricorso principale inammissibile, esso non poteva produrre effetti. La Corte ha condannato la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a collaborazioni autonome solo nei limiti e alle condizioni previste dalla norma; la mancanza dei presupposti richiesti rileva ai fini della qualificazione del rapporto.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2222 c.c.

    Invocato per sostenere la natura autonoma della prestazione, ma la Corte reputa la doglianza inammissibile perché risolvente in un riesame del merito.

  • art. 110 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del ricorso a prestazioni autonome da parte dell’ente pubblico.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente agli artt. 421 e 115 c.p.c. per contestare il mancato ingresso della prova testimoniale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle allegazioni e la mancata ammissione di prove; la Corte afferma che tali rilievi non integrano, nel caso, un vizio ammissibile in cassazione.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2126 c.c.

    Il rapporto nullo o irregolare, se concretamente eseguito, dà titolo al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’assolvimento dell’onere della prova sulla subordinazione; la Corte rileva che la censura mira in realtà a rivalutare il merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il mezzo è stato formalmente invocato per violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che le censure dessero luogo in sostanza a contestazioni di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare il mancato ingresso di singoli elementi istruttori o una diversa valutazione delle prove.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, con precisa localizzazione negli atti di causa; il mancato rispetto di tale onere comporta inammissibilità.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Gli atti e documenti richiamati nel ricorso devono essere depositati secondo le forme richieste, in modo da consentirne il pronto reperimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale non partecipato seguito dalla Corte.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il termine breve rilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine semestrale di impugnazione, scaduto nella specie prima della proposizione del ricorso incidentale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel caso sono state poste a carico della ricorrente principale.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di regolazione delle spese dopo la riforma della sentenza di merito.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della ricorrente principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, la qualificazione del rapporto non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma dagli indici concreti di subordinazione e inserimento funzionale del prestatore nell’organizzazione dell’ente.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorrente per cassazione deve rispettare in modo rigoroso l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui fonda il motivo, con precisa localizzazione nel fascicolo; il difetto di tale indicazione comporta inammissibilità.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non è di per sé censurabile in cassazione, salvo che si traduca nell’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
  • Per i rapporti di lavoro nulli o irregolari comunque eseguiti, l’art. 2126 c.c. tutela il diritto del lavoratore al trattamento economico per il periodo di effettiva prestazione.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, quando sia già decorso il termine lungo per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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