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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21828/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 5 L. 130/2022. Ha quindi assorbito ogni esame dei motivi di ricorso nel merito. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della declaratoria di estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di pagamento con cui l'Ufficio aveva recuperato IVA per l'anno 2008 su fatture emesse da un vettore per prestazioni di trasporto di merci importate dalla Repubblica di San Marino e ritenute dall'Amministrazione operazioni imponibili, negando l'applicazione dell'esenzione prevista per le prestazioni accessorie connesse all'importazione. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva confermato, ritenendo sufficiente, ai fini dell'esenzione IVA, che il corrispettivo del trasporto fosse compreso nel prezzo di cessione delle merci e nella base imponibile della prestazione principale, senza necessità che il servizio fosse stato effettivamente assoggettato a imposta in dogana. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 7, 9, comma 1, n. 2, e 69, comma 1, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato sufficiente la mera dicitura 'franco destino' nelle fatture di trasporto per dimostrare l'inclusione dei costi nella base imponibile e quindi la spettanza dell'esenzione; secondo l'Ufficio, l'onere probatorio gravava sul contribuente e doveva essere assolto con documentazione analitica riferita a ciascuna operazione di trasporto; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. in combinato con l'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto incontestata l'inclusione del corrispettivo del trasporto nel prezzo di vendita delle merci, benché tale circostanza fosse oggetto di contestazione. Il contribuente ha resistito e, con memoria, ha chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 L. 130/2022, allegando domanda e pagamento; la Corte ha rilevato che la controversia risultava regolarmente definita secondo la disciplina richiamata e che non risultava notificato diniego nei termini.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il riparto dell'onere della prova circa i presupposti dell'esenzione IVA; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara il processo estinto

  • art. 2727 c.c.

    invocato con riferimento alle presunzioni semplici per contestare la prova dell'inclusione del costo di trasporto nella base imponibile

  • art. 2729 c.c.

    invocato con riferimento ai requisiti delle presunzioni semplici

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto per contestare l'asserita non contestazione di un fatto controverso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 7 d.P.R. 633/1972

    richiamato nel primo motivo in combinato con le norme sull'esenzione IVA per prestazioni di trasporto

  • art. 9, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972

    richiamato per il regime di non imponibilità delle prestazioni di trasporto connesse a operazioni internazionali/importazioni

  • art. 69, comma 1, d.P.R. 633/1972

    richiamato quale disposizione sulla base imponibile IVA all'importazione e sulla rilevanza dei costi accessori

  • art. 5 L. 130/2022

    la definizione agevolata si perfeziona con domanda tempestiva e pagamento degli importi dovuti; l'eventuale diniego va notificato entro trenta giorni; in mancanza di istanza di trattazione il processo è dichiarato estinto

  • art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2013

    richiamato come base dell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate utilizzato per verificare la regolare definizione della controversia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte afferma che non si applica il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del processo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dalla parte resistente

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia, ove perfezionata con domanda e pagamento nei termini e in assenza di tempestivo diniego, comporta l'estinzione del processo senza esame dei motivi di ricorso.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale della norma che consente la definizione e non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente.
  • Le censure attinenti al riparto dell'onere della prova e alla valutazione della prova presuntiva sulla spettanza dell'esenzione IVA restano assorbite se il giudizio viene dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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