Cassazione Civile, Ordinanza n. 33792/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento per il 2008 ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il recupero a tassazione riguardava, da un lato, l'indeducibilità di fatture emesse da una ditta terza (ritenute fittizie perché la verifica a carico di tale ditta aveva evidenziato l'inesistenza di una reale attività) e, dall'altro, l'accertamento di maggiori ricavi nell'attività edilizia per antieconomicità e per scostamenti emersi in sede di controllo/studio di settore. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio: aveva confermato l'accertamento sui ricavi edilizi, ma aveva rigettato la pretesa relativa alle fatture della ditta terza ritenendo l'avviso non motivato, perché fondato per relationem su un pvc non allegato e non contraddittorio rispetto al contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo violazione dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che la motivazione per relationem era sufficiente perché il pvc richiamato era stato riprodotto negli aspetti essenziali nell'avviso. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando la conferma dell'accertamento sui ricavi edilizi per violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e per omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione degli indizi, dell'antieconomicità e dello scostamento dagli studi di settore.
La decisione
La Corte ha accolto sia il motivo del ricorso principale sia il motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione. Sul ricorso principale ha ritenuto che la CTR avesse correttamente richiamato il principio della motivazione per relationem, ma lo avesse applicato in modo errato, omettendo di considerare che nell'avviso erano stati riprodotti gli elementi essenziali del pvc relativo alla ditta terza; la censura dell'Ufficio era quindi ammissibile e fondata, perché il giudice di merito aveva travisato il contenuto dell'atto. Sul ricorso incidentale ha ritenuto che anche la conferma dell'accertamento sui ricavi edilizi non fosse sorretta da adeguata valutazione, dovendosi riesaminare i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, il dato dell'adeguamento agli studi di settore e la soglia di scostamento rilevante ai fini della legittimità della rettifica. La causa è stata rinviata anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato, oppure il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto notificato, oppure sia già legalmente e integralmente conosciuto dal contribuente.
La censura della sentenza è stata ricondotta alla violazione di legge, ma la Corte ha valorizzato il contenuto sostanziale del motivo, ritenendo comunque ammissibile il ricorso poiché deduceva un vizio idoneo a incidere sulla decisione.
È censurabile il travisamento di una risultanza processuale o probatoria quando il giudice utilizzi un'informazione contraddetta da uno specifico atto processuale; ciò può integrare un vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Per i contribuenti interessati, la rettifica non può fondarsi su semplici presunzioni se non ricorrono i presupposti normativamente previsti, da riesaminare alla luce del grado di scostamento e degli altri elementi del caso.
art. 54, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. n. 633/1972
La rettifica IVA richiede il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina dell'accertamento analitico-induttivo.
art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998
È richiamata la soglia del 40% di scostamento tra ricavi dichiarati e quelli accertati, quale parametro rilevante per la possibilità di procedere a rettifica sulla base di presunzioni semplici.
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di accertamento tributario può essere validamente resa per relationem, ma solo se l'atto richiamato è allegato, oppure è riprodotto nell'avviso nei suoi elementi essenziali, oppure è già integralmente conosciuto dal contribuente.
- Il giudice di merito commette errore censurabile in cassazione quando, pur enunciando un principio di diritto corretto, omette di considerare il contenuto effettivo dell'atto richiamato o travisa una risultanza processuale decisiva.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, rileva il vizio sostanziale dedotto e non la perfetta etichetta formale del motivo, purché la censura sia astrattamente idonea a invalidare la decisione.
- L'accertamento analitico-induttivo fondato su studi di settore o antieconomicità deve essere sorretto da un apprezzamento concreto degli indizi e degli scostamenti, con attenzione all'eventuale adeguamento del contribuente ai parametri e alla soglia di rilevanza dello scostamento.
- In presenza di contestazione sulla motivazione dell'avviso e sulla legittimità dell'accertamento, il rinvio al giudice di merito è necessario quando occorra un nuovo esame del contenuto degli atti e dei presupposti fattuali della rettifica.
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