Cassazione Civile, Ordinanza n. 26484/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005, 2006 e 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori II.DD. (IRES e IRAP), IVA, sanzioni e accessori. L’accertamento era di tipo analitico-induttivo e si fondava sulla contestata sottofatturazione, desunta dalle differenze tra rimanenze finali e iniziali indicate in bilancio e quelle risultanti nel libro inventari. In primo grado la società aveva ottenuto l’annullamento degli atti sia per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sia per difetto di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. In appello, la CTR aveva escluso la violazione del contraddittorio per trattarsi di accertamento "a tavolino" e aveva comunque respinto il gravame nel merito. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sufficienza probatoria dell’impianto presuntivo, nonostante l’alterazione contabile delle rimanenze e la conseguente inattendibilità della contabilità.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società controricorrente: ha ritenuto infondata quella di giudicato interno/acquiescenza limitatamente agli anni 2005 e 2006, perché l’appello aveva investito tutte e tre le annualità; ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’eccezione di acquiescenza fondata sull’art. 115 c.p.c. e sull’art. 346 c.p.c. Quanto al merito, ha accolto il ricorso dell’Agenzia: ha ritenuto che la discrepanza tra rimanenze indicate in bilancio e dati di inventario, protratta per più annualità, fosse astrattamente idonea a fondare un accertamento analitico-induttivo, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, perché la contabilità risultava formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti intrinsecamente inattendibile e sorretta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti di evasione.
art. 92, comma 7, d.P.R. n. 917/1986
le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo, secondo il principio di continuità di bilancio.
richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, in relazione alla sufficienza dell’impianto presuntivo dell’Ufficio.
richiamato per affermare che l’alterazione contabile era idonea a integrare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
invocato dalla controricorrente per sostenere un’asserita non contestazione, ma l’eccezione è stata reputata inammissibile per difetto di specificità.
richiamato dalla controricorrente per sostenere l’acquiescenza sulle questioni assorbite, ma l’eccezione è stata respinta per difetto di specificità.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
menzionato nella ricostruzione processuale come censura accolta in primo grado, ma ritenuta superabile in appello nel caso di accertamento a tavolino e senza prova di effettiva lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- In tema di accertamento del reddito d’impresa, la discrepanza tra rimanenze finali indicate in bilancio e dati risultanti dall’inventario può legittimare una ripresa analitico-induttiva, quando sia idonea a rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso.
- Il principio di continuità di bilancio comporta che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali del periodo successivo; l’alterazione di tali valori può incidere sia sulla determinazione del reddito sia sulla ricostruzione dell’IVA dovuta.
- Ai fini dell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, è sufficiente un impianto presuntivo fondato su presunzioni semplici che siano gravi, precise e concordanti, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile.
- La responsabilità del contribuente per la corretta tenuta e rappresentazione dei dati contabili non viene esclusa dalla eventuale colpa del professionista incaricato della compilazione, potendo rilevare una culpa in eligendo e in vigilando.
- Le eccezioni processuali di acquiescenza o non contestazione devono essere specifiche e puntualmente riferite agli atti e alle questioni di causa; in difetto, non sono scrutinabili in sede di legittimità.
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