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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37191/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società poi incorporata in altra società, di una cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria ai sensi della disciplina sul ruolo straordinario, a seguito di avvisi di accertamento non definitivi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società ritenendo che nella cartella non fosse indicato alcun elemento idoneo a dimostrare la concreta sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, presupposto richiesto per la riscossione anticipata integrale del tributo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme sulla motivazione della cartella e sul ruolo straordinario, sostenendo che non fosse necessario indicare in dettaglio le circostanze integranti il pericolo per la riscossione e che fosse sufficiente il richiamo ai titoli e al presupposto normativo; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso sulla carenza del fondato pericolo nonostante tale motivo non fosse stato ritualmente proposto; con il terzo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ma tale censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto infondata la tesi dell’Amministrazione circa l’assenza di un obbligo motivazionale specifico sulla ragione del ricorso al ruolo straordinario, affermando invece che, trattandosi di procedura eccezionale fondata sul fondato pericolo per la riscossione, la cartella deve indicare, anche sinteticamente e per relationem, le ragioni che giustificano la deroga alla riscossione ordinaria. Ha inoltre escluso la violazione del divieto di ultrapetizione, rilevando che la doglianza sulla mancata motivazione in ordine al ruolo straordinario era già stata proposta nel giudizio di primo grado e riproposta in appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    richiamato dall’Agenzia a sostegno della sufficienza della motivazione della cartella, ma ritenuto non decisivo rispetto al tema specifico della motivazione del ruolo straordinario

  • art. 3 L. 241/1990

    invocato come norma generale sulla motivazione degli atti, ma non ritenuto sufficiente a escludere l’obbligo di motivazione specifica del presupposto eccezionale

  • art. 7 L. 212/2000

    utilizzato dalla Corte come base del principio per cui gli atti tributari, compresa la cartella, devono consentire la conoscenza delle ragioni della pretesa

  • art. 11 d.P.R. 602/1973

    individua il presupposto del fondato pericolo per la riscossione che giustifica il ruolo straordinario e, quindi, la necessità di darne conto nell’atto

  • art. 15-bis d.P.R. 602/1973

    norma sulla riscossione in base ad accertamenti non definitivi, di carattere eccezionale, che consente l’integrale riscossione in presenza del pericolo per la riscossione

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    richiamato quale ulteriore base del dovere di indicare la motivazione, anche sintetica, del ruolo

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    invocato per sostenere il divieto di nuove eccezioni in appello, ma la censura è stata respinta perché la doglianza risultava già proposta

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità, ma non ritenuto violato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio di ultrapetizione, escluso dalla Corte

  • art. 360 c.p.c.

    base del primo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 360 c.p.c.

    base del terzo motivo, dichiarato assorbito

  • art. 1 d.m. n. 321/1999

    richiamato per ricavare l’obbligo di indicare nel ruolo gli elementi, anche sintetici, su cui si fonda l’iscrizione

Massime di principio

  • L’iscrizione a ruolo straordinario costituisce una deroga eccezionale alla riscossione ordinaria dei tributi non definitivi e presuppone l’esistenza di un fondato pericolo per la riscossione.
  • Quando l’Amministrazione iscrive a ruolo l’intero importo in via straordinaria, la cartella deve contenere una motivazione, anche sintetica o per relationem, idonea a indicare le ragioni concrete del periculum in mora che giustifica la deroga.
  • La motivazione della cartella può essere più succinta quanto alle ragioni della pretesa impositiva già note al contribuente, ma deve essere specifica sul presupposto eccezionale che legittima la riscossione anticipata integrale.
  • L’omessa indicazione delle ragioni del ruolo straordinario compromette il diritto di difesa del contribuente, che deve poter comprendere e contestare i fatti posti a base della riscossione integrale.
  • Nel giudizio tributario non vi è ultrapetizione quando il vizio accolto dal giudice era già stato dedotto nel ricorso introduttivo e riproposto in appello, anche se ulteriormente sviluppato nelle difese successive.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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