Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03404/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo ad aree fabbricabili di sua proprietà, emesso a seguito di revisione di stima. In primo grado e in appello aveva dedotto, in sintesi, il difetto di motivazione dell'atto per mancata adeguata esplicitazione del criterio di determinazione del valore e per omessa allegazione/comunicazione degli atti richiamati; l'erronea quantificazione del valore imponibile, sostenendo che la delibera comunale richiamata fosse troppo generica e non attualizzata al 2013; l'illegittima applicazione delle sanzioni. Nel ricorso per cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 10, comma 1, d.lgs. 504/1992, contestando la sufficienza della motivazione per relationem e la mancata indicazione dell'iter logico-giuridico seguito per applicare valori fissati anni prima; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, dell'art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997 e dell'art. 10, comma 1, d.lgs. 504/1992, sostenendo che il giudice d'appello non avesse correttamente verificato la determinazione del valore venale in comune commercio e avesse dato indebito peso alla delibera comunale e alla nota tecnica dell'ente, disattendendo la perizia di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto, in via preliminare, infondata l'eccezione di difetto di autosufficienza e quella di inammissibilità per asserita richiesta di nuova valutazione dei fatti. Sul primo motivo ha affermato che l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato perché richiamava una delibera comunale conoscibile dal contribuente, atto generale soggetto a pubblicità legale e quindi non soggetto ad obbligo di allegazione; ha inoltre precisato che le doglianze del ricorrente attenevano in realtà alla prova della pretesa tributaria e non alla validità della motivazione. Sul secondo motivo ha ribadito che le delibere comunali che determinano periodicamente i valori venali delle aree fabbricabili costituiscono fonte di presunzione superabile con prova contraria, ma nel caso concreto il giudice di merito aveva ritenuto inattendibile la perizia di parte e più convincente la nota tecnica del Comune; ha aggiunto che la revisione periodica dei valori è una facoltà e non un obbligo annuale. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è assolto quando l'atto espone i presupposti della pretesa e mette il contribuente in condizione di conoscere an e quantum del tributo; gli atti richiamati per relationem vanno allegati solo se non conosciuti o non altrimenti conoscibili.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ciascun anno solare costituisce un'autonoma obbligazione tributaria ai fini dell'imposta, ma ciò non comporta un obbligo di revisione annuale dei valori delle aree fabbricabili.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per le aree fabbricabili il valore imponibile è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, da determinarsi secondo i criteri legali (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato).

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    I comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per limitare il potere di accertamento e ridurre il contenzioso; si tratta di una facoltà e non di un obbligo annuale.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, in combinazione con l'art. 5, comma 5, ai fini della determinazione del presupposto impositivo delle aree fabbricabili.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal controricorrente nel contesto dell'eccezione di autosufficienza; la Corte ha escluso la carenza di specificità del ricorso perché i fatti e gli atti rilevanti risultavano comprensibili.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili senza dover esaminare tutte le risultanze istruttorie, purché la motivazione sia logica e adeguata.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione dei criteri legali di valutazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento tributario è validamente motivato anche per relationem quando richiami atti generali o comunque conoscibili dal contribuente, poiché la funzione della motivazione è consentire la comprensione della pretesa e la difesa, non anticipare la prova piena della stessa.
  • Nel processo tributario occorre distinguere nettamente tra sufficienza della motivazione dell'atto e prova della fondatezza della pretesa: la critica al criterio di stima o alla sua applicazione concreta attiene al merito probatorio, non alla validità formale dell'accertamento.
  • Le delibere comunali che predeterminano i valori venali delle aree fabbricabili hanno natura presuntiva e possono essere superate dal contribuente con prova contraria oggettiva; tuttavia, se il giudice di merito ritiene inattendibile la prova di parte e preferisce la documentazione tecnica dell'ente, tale apprezzamento non è normalmente riesaminabile in cassazione.
  • La revisione periodica dei valori venali delle aree fabbricabili è una facoltà dell'ente locale finalizzata a limitare il contenzioso e non un obbligo da esercitare annualmente per ciascun periodo d'imposta.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio, se la motivazione impugnata è логica e coerente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.