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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01145/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, per asserite operazioni oggettivamente inesistenti relative a lavori edili fatturati da un'impresa terza. I giudici di merito hanno annullato l'atto ritenendo, in sintesi, che la motivazione fosse carente perché l'Ufficio aveva richiamato in modo apodittico gli esiti di un p.v.c. redatto nei confronti di altra impresa senza allegarlo all'avviso né riprodurne adeguatamente i contenuti essenziali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, sostenendo che la motivazione per relationem fosse sufficiente; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, assorbito se fosse stato accolto il principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale. Il primo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il principio sulla motivazione per relationem è astrattamente corretto, ma il ricorso non ha efficacemente censurato l'accertamento di merito secondo cui i dati essenziali del p.v.c. richiamato non erano stati trasfusi nell'avviso e il documento non era stato allegato. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché non colpiva la ratio decidendi, dal momento che la sentenza impugnata si era arrestata alla preliminare nullità dell'avviso per difetto di motivazione senza esaminare il merito né il tema del riparto dell'onere probatorio. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato assorbito. La Corte ha poi posto le spese a carico della ricorrente e ha dato atto degli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può prescindere da una censura specifica e coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato; è astrattamente ammessa la motivazione per relationem, ma il contenuto essenziale degli atti richiamati deve risultare dall'atto stesso se non allegati.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa in modo tale da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell'onere probatorio è irrilevante se la decisione impugnata si fonda esclusivamente su una ragione preliminare di invalidità dell'atto e non affronta il merito della pretesa.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Presuppone il versamento del contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di soccombenza della parte tenuta al pagamento, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima solo se gli atti richiamati, quando non allegati, sono riprodotti nell'atto impositivo nei loro contenuti essenziali in modo da renderne percepibili i presupposti fattuali e giuridici.
  • Chi impugna una sentenza di merito deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della decisione: è inammissibile il motivo che sviluppa censure sul merito quando il giudice di appello ha deciso su una ragione preliminare di invalidità dell'atto.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se la sentenza impugnata non ha affatto deciso sulla ripartizione dell'onere della prova, ma si è fermata a un vizio formale dell'atto amministrativo.
  • In sede di legittimità, il requisito di specificità del motivo impone di riportare e confrontare il contenuto degli atti e dei capi decisori rilevanti, non essendo sufficiente una ricostruzione generica dei fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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