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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01153/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolare marchio)

La controversia

La controversia riguarda la validità di un marchio nazionale figurativo registrato da una società per varie classi merceologiche, che l’altra società ha contestato perché identico o fortemente simile a un marchio dell’Unione europea anteriore e rinomato. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità solo per la classe 43; in appello la nullità era stata estesa anche alle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 35, ritenendo sussistente la tutela ultramerceologica del marchio rinomato e un indebito vantaggio tratto dal titolare del segno posteriore. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 12, comma 1, lett. e), e 25, lett. a), c.p.i., sostenendo carenza di prova dell’indebito vantaggio e motivazione solo apparente; 2) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per asserito uso di documenti inammissibili o tardivi in appello; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei criteri di giudizio sulla confondibilità, perché la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare la natura denominativa del marchio anteriore e attenersi al solo dato registrale; 4) errore di diritto e/o omesso esame circa il preteso valore distintivo del termine "pasta" e la presenza di un precedente marchio privo del termine "Zara"; 5) violazione dell’art. 12, lett. b), c.p.i. e dei principi sulla confondibilità, per non avere verificato indebito vantaggio e pregiudizio con riguardo alla classe 43.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato i principi in tema di marchi rinomati e tutela ultramerceologica, valorizzando la somiglianza tra i segni, la rinomanza del marchio anteriore, la modifica del marchio posteriore tramite eliminazione degli elementi che lo distinguevano originariamente e la conseguente finalità di agganciamento/indebito vantaggio. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo difettava di autosufficienza, il terzo non rispettava gli oneri di allegazione del vizio motivazionale, e gli altri motivi miravano in sostanza a un riesame del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con i consueti effetti sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, lett. e), c.p.i.

    segni identici o simili ad un marchio già registrato ... quando il marchio anteriore goda ... di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio ... o recherebbe pregiudizio

    La tutela del marchio rinomato opera anche oltre il perimetro della confondibilità tra prodotti/servizi identici o affini; è sufficiente che l’uso del segno successivo, senza giusto motivo, consenta un indebito vantaggio o arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore.

  • art. 25, lett. a), c.p.i.

    La nullità del marchio successivo è conseguenza della violazione del divieto di registrazione previsto dall’art. 12 c.p.i.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La doglianza sull’uso di documenti in appello è inammissibile se non indica puntualmente quali documenti sarebbero stati introdotti illegittimamente e se la censura non è sorretta da specifiche allegazioni autosufficienti.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e raffrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non basta una critica generica o meramente fattuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve individuare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è carente di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale richiede il rispetto degli stringenti oneri di allegazione; non può essere usato per sollecitare un riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di validità di un marchio successivo rispetto a un marchio anteriore rinomato, il raffronto non si esaurisce nel dato formale della registrazione, ma può includere la valutazione del marchio nel suo complesso e della percezione del pubblico di riferimento, anche in chiave di ricordo imperfetto.
  • La tutela rafforzata del marchio rinomato richiede una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti, tra cui notorietà del segno anteriore, grado di somiglianza tra i segni, prossimità tra prodotti o servizi e probabilità di indebito vantaggio o pregiudizio.
  • Se il titolare di un marchio preesistente modifica il segno in modo da avvicinarlo a un marchio rinomato, eliminando elementi che prima lo distinguevano, tale condotta può essere valorizzata come indice di finalità di agganciamento o freeriding.
  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure devono colpire errori di diritto effettivi o vizi motivazionali nei limiti rigorosi di legge, con specifica indicazione delle norme e dei documenti rilevanti.
  • Per dedurre l’erroneo uso di documenti o l’omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando in modo preciso gli atti e il contenuto decisivo della censura.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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