Cassazione Civile, Ordinanza n. 01149/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per imposte (IVA, IRES e IRAP) riferite all’anno d’imposta 2007, conseguente a un precedente accertamento tributario riguardante una società a ristretta base sociale partecipata dalla contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della contribuente, ritenendo applicabile l’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la cartella derivava dalla sentenza di secondo grado che aveva confermato l’accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto sei motivi: nullità del procedimento per mancata trattazione dell’istanza di sospensione; vizio di motivazione per omesso esame della documentazione e delle eccezioni; violazione dell’art. 115, comma 8, TUIR sostenendo che il richiamo alla trasparenza fiscale sarebbe inconferente rispetto a una persona fisica e che l’atto non avrebbe motivato l’attribuzione di redditi ai soci; nullità per ultrapetizione/extrapetizione; violazione delle regole sulle prove e sulla non contestazione; violazione dell’art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo che spettasse all’Ufficio provare integralmente la pretesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto che tutti i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sul fatto che la cartella costituisse esecuzione del residuo tributo risultante dalla sentenza di secondo grado che aveva confermato l’accertamento. Ha quindi giudicato inammissibili le censure che investivano il merito dell’avviso di accertamento, perché dovevano essere fatte valere nel giudizio relativo all’atto presupposto e non nel giudizio sulla cartella. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso dell’agente della riscossione perché notificato oltre il termine di legge. Nel merito del ricorso ha escluso la rilevanza della mancata decisione sull’istanza cautelare, ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui motivi ex artt. 115, 116 e 2697 c.c., e ha confermato il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese in favore della sola Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992
La dedotta omissione della trattazione dell’istanza di sospensione non integra nullità del procedimento, anche perché la tutela cautelare è strumentale alla decisione di merito.
art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992
Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui la mancata decisione sull’istanza cautelare non determina pregiudizio rilevante.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
La cartella impugnata era conseguenza dell’esecuzione del tributo residuo determinato dalla sentenza di secondo grado che aveva definito l’accertamento presupposto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le doglianze di nullità processuale sono state ritenute inidonee a scalfire la ratio della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non era utilmente deducibile nei limiti del caso concreto, anche per il divieto di censurare in cassazione la nuova valutazione del merito.
art. 115, comma 8, TUIR
La ricorrente ne sosteneva l’inapplicabilità alla persona fisica; la Corte ha però ritenuto tale questione estranea al giudizio sulla cartella, perché riferita all’atto presupposto.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non è ammissibile se mira solo a contestare il diverso apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle contestazioni e sulla prova, ma senza esito utile nel giudizio di legittimità.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e alle difese nel processo tributario, ma senza incidere sulla decisione finale.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso dell’agente della riscossione è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di quaranta giorni applicabile ratione temporis.
art. 377 c.p.c.
Richiamato per la ritualità della comunicazione di cancelleria alle parti.
art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012
Indicato per la validità della comunicazione di cancelleria effettuata mediante deposito in cancelleria in assenza di PEC utile.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla ricorrente per la sospensione delle sanzioni, senza che ciò mutasse l’esito del giudizio.
art. 348-ter c.p.c.
La conferma integrale della decisione di primo grado limita l’ammissibilità del ricorso per cassazione nei termini previsti dalla norma.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per la nullità della sentenza, ma senza riscontro utile nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta ultrapetizione/extrapetizione, doglianza ritenuta generica e non decisiva.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato unitamente all’art. 112 c.p.c. nella censura di nullità della sentenza.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una cartella di pagamento emessa in esecuzione dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere riproposte censure sostanziali dirette contro l’avviso di accertamento presupposto: tali questioni devono essere fatte valere nel giudizio relativo all’atto originario.
- La cartella derivante da una sentenza tributaria di secondo grado va impugnata solo per vizi propri dell’atto esecutivo o per questioni attinenti al calcolo del residuo dovuto, non per contestare nuovamente l’an o il quantum già accertati nel giudizio presupposto.
- La mancata trattazione dell’istanza cautelare non comporta, di regola, nullità rilevante quando il giudice definisce il merito, poiché la tutela sospensiva è strumentale e i suoi effetti sono comunque travolti dalla decisione finale.
- In cassazione, la deduzione del vizio di motivazione o della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, ma richiede l’allegazione di specifiche violazioni dei limiti legali del giudizio di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito pone l’onere della prova a carico della parte sbagliata; non è sufficiente contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso per cassazione incontra i limiti di ammissibilità derivanti dall’art. 348-ter c.p.c., con preclusione delle censure che mirano solo a rimettere in discussione il merito.
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