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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01156/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società mutuataria aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito che aveva erogato un mutuo ipotecario, poi rinegoziato, chiedendo: l'accertamento della gratuità del mutuo per asserita usurarietà degli interessi moratori, perché superiori al tasso soglia; la restituzione di quanto già pagato a titolo di interessi moratori e spese, o in subordine la compensazione con il debito residuo per capitale; la declaratoria di nullità della clausola interessi e la sua sostituzione ex art. 1284 c.c.; l'ulteriore nullità del mutuo per la previsione di un piano di ammortamento "alla francese", ritenuto anatocistico e contrario al divieto di cui all'art. 1283 c.c.; in subordine la nullità della clausola interessi per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo: che il tasso di mora pattuito fosse comunque inferiore al tasso soglia calcolato secondo i criteri normativi; che, anche ove la mora fosse stata usuraria, non ne sarebbe derivata la gratuità del mutuo ma solo l'applicazione degli interessi corrispettivi leciti; che il piano "alla francese" non fosse nullo né indeterminato, poiché la rata costante e la capitalizzazione composta non comportavano, nel caso concreto, illegittima applicazione di interessi su interessi; che la questione sulla commissione di estinzione anticipata fosse nuova. In cassazione la società ricorrente ha dedotto quattro motivi: motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione delle norme sull'usura e contestazione del criterio di calcolo del tasso soglia; violazione delle norme su anatocismo e trasparenza bancaria per il piano di ammortamento; violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse chiara e non apparente; ha confermato l'orientamento secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e che, in caso di superamento del tasso soglia, non segue la gratuità del contratto, ma la non debenza della mora usuraria e l'applicazione dei soli interessi corrispettivi leciti; ha ritenuto inammissibile la censura sul piano di ammortamento "alla francese", richiamando il principio per cui tale schema non è nullo per indeterminatezza né per violazione della trasparenza se non specificamente dimostrato un concreto diverso assetto del rapporto; ha inoltre escluso la censurabilità in cassazione del mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, non emergendo i presupposti dell'art. 92 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente, ma ritenuto non violato perché la sentenza d'appello era chiara ed esaustiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa.

  • art. 644 c.p.

    Norma antiusura richiamata per affermare l'applicabilità anche agli interessi moratori.

  • art. 1815 c.c.

    In caso di usurarietà, comporta la non debenza degli interessi nella misura usuraria pattuita; la Corte precisa che non discende la gratuità del mutuo ma l'applicazione dei soli interessi corrispettivi leciti.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare anatocismo nel piano di ammortamento; la Corte esclude che il piano "alla francese" integri, di per sé, violazione della norma.

  • art. 117 TUB

    Invocato per la nullità della clausola sugli interessi e per la trasparenza bancaria; la Corte esclude la nullità per mancata indicazione del regime di ammortamento nel piano standardizzato.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la sostituzione della clausola sugli interessi; la decisione non accoglie la domanda.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi moratori usurari non sono dovuti nella misura pattuita, ma si applicano gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, secondo questo articolo.

  • art. 2 l. n. 108/1996

    Per la Corte, il tasso soglia si calcola secondo i decreti ministeriali che rilevano il TEGM; ove i decreti contengano la maggiorazione media degli interessi moratori, il tasso-soglia si determina con quell'aggiunta e con l'ulteriore margine di tolleranza previsto dalla norma.

  • art. 1 d.l. n. 394/2000

    La Corte chiarisce che il riferimento agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile l'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori.

  • art. 1820 c.c.

    Richiamato per affermare che nel mutuo gli interessi possono essere esigibili anche prima o indipendentemente dalla scadenza del capitale, a sostegno della non nullità del piano di ammortamento alla francese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la sua mancata applicazione non è censurabile in cassazione nel caso esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; ai fini del confronto con il tasso soglia occorre attenersi ai criteri di rilevazione e di calcolo desumibili dai decreti ministeriali applicativi della legge n. 108/1996.
  • L'accertamento dell'usurarietà della clausola di mora non determina la gratuità del contratto di mutuo, ma comporta la sostituzione della mora usuraria con il regime degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
  • Il piano di ammortamento "alla francese" di per sé non è nullo per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione della trasparenza bancaria, quando la censura non dimostri in concreto un diverso meccanismo di calcolo illecito o non trasparente.
  • La mancata specificazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non basta, da sola, a fondare la nullità della clausola o del contratto se la struttura del rimborso rateale è coerente con un mutuo a rimborso progressivo.
  • La mancata compensazione delle spese è espressione di potere discrezionale del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoUsura bancariaSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiNullitàOnere della prova

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