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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01146/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, richiamando la propria giurisprudenza sul punto. Le spese non vengono ulteriormente liquidate in questa ordinanza, essendo stata chiesta la compensazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per II.DD. e IVA relativi ad annualità d'imposta 2006-2009, fondati su un PVC che contestava alla società l'indebita deduzione di costi esposti in fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da cinque imprese. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi; la CTR aveva poi ritenuto effettive anche le operazioni con una delle società fornitrici e aveva confermato per il resto la decisione di primo grado. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio entrambe le parti hanno rappresentato di avere definito agevolatamente la lite ai sensi del d.l. n. 118 del 2019, chiedendo l'estinzione del processo e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.l. n. 118 del 2019

    La definizione agevolata della lite fiscale intervenuta nelle more del giudizio determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di estinzione del processo a seguito di definizione agevolata non ricorrono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della lite fiscale, intervenuta nelle more del giudizio di cassazione e rappresentata dalle parti, comporta la declaratoria di estinzione del processo.
  • Quando il processo si estingue per adesione alla definizione agevolata, la Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
  • La chiusura agevolata della controversia rende superflua ogni decisione sui motivi di ricorso, che restano assorbiti dall'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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