Cassazione Civile, Ordinanza n. 01146/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, richiamando la propria giurisprudenza sul punto. Le spese non vengono ulteriormente liquidate in questa ordinanza, essendo stata chiesta la compensazione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per II.DD. e IVA relativi ad annualità d'imposta 2006-2009, fondati su un PVC che contestava alla società l'indebita deduzione di costi esposti in fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da cinque imprese. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi; la CTR aveva poi ritenuto effettive anche le operazioni con una delle società fornitrici e aveva confermato per il resto la decisione di primo grado. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio entrambe le parti hanno rappresentato di avere definito agevolatamente la lite ai sensi del d.l. n. 118 del 2019, chiedendo l'estinzione del processo e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
d.l. n. 118 del 2019
La definizione agevolata della lite fiscale intervenuta nelle more del giudizio determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di estinzione del processo a seguito di definizione agevolata non ricorrono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite fiscale, intervenuta nelle more del giudizio di cassazione e rappresentata dalle parti, comporta la declaratoria di estinzione del processo.
- Quando il processo si estingue per adesione alla definizione agevolata, la Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
- La chiusura agevolata della controversia rende superflua ogni decisione sui motivi di ricorso, che restano assorbiti dall'estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01145/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01147/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01148/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01149/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01153/2025 del 17/01/2025
- ordinanza_civile · 17 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01156/2025 del 17/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →