Cassazione Civile, Ordinanza n. 01147/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relative all’anno d’imposta 2009, dopo indagini bancarie su conti intestati al contribuente. L’Amministrazione aveva contestato versamenti bancari ritenuti non giustificati e collegati, secondo l’impostazione accusatoria, a operazioni oggettivamente inesistenti e alla creazione di fittizi crediti IVA da usare in compensazione. In primo e secondo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte: era stata annullata la ripresa limitatamente ai prelevamenti, ma confermata per il resto. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva sei motivi: 1) omessa pronuncia e invalidità dell’avviso per difetto di sottoscrizione; 2) omessa pronuncia su giudicato interno ed esterno; 3) tardività e novità delle eccezioni e dei documenti prodotti dall’Ufficio in appello; 4) erronea valutazione delle giustificazioni personali addotte per la mancata esibizione documentale in sede amministrativa; 5) violazione di varie norme civilistiche e processuali con riguardo alla posizione di comproprietario, alla scelta del conto e alla mancata redistribuzione delle somme; 6) censura sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, salvo osservare, sul merito della ripresa bancaria, che per i versamenti su conto del professionista continua a operare la presunzione legale dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, con onere del contribuente di fornire prova analitica della loro estraneità a fatti imponibili; per i prelevamenti, invece, resta ferma la diversa disciplina successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. Ha quindi rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili tutti e sei i motivi: il primo per errata prospettazione del vizio e novità; il secondo per difetto di specificità e per mancanza di adeguata allegazione sul giudicato interno ed esterno, ritenendo inoltre che, in materia di imposte periodiche e movimentazioni bancarie, gli esiti possano variare da un anno all’altro; il terzo per genericità e perché le circostanze dedotte erano mere difese o comunque irrilevanti, oltre che perché il deposito di nuovi documenti in appello è consentito; il quarto perché non coglieva la ratio decidendi, avendo il giudice valutato la documentazione prodotta ma ritenendola non idonea a giustificare i movimenti; il quinto perché cumulativo, confuso e sostanzialmente diretto a ottenere un riesame del merito, in contrasto con la natura vincolata del giudizio di cassazione e con la presunzione legale sui versamenti; il sesto perché privo di adeguata formulazione e comunque volto a sollecitare una diversa regolazione delle spese non sindacabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità non sono state poste a carico del ricorrente, in assenza di effettiva attività difensiva della parte resistente costituita solo ai fini dell’eventuale discussione.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla dedotta invalidità dell’avviso per difetto di sottoscrizione; la censura è stata però dichiarata inammissibile per errata formulazione del motivo e novità della questione.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte osserva che la doglianza avrebbe dovuto essere veicolata con il corretto vizio processuale e con specifica allegazione della sua proposizione nei gradi di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato interno; il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e mancata riproduzione dell’atto di appello.
Richiamato in relazione al giudicato esterno; la Corte esclude l’operatività automatica del giudicato tra annualità diverse in presenza di accertamenti bancari e operazioni economiche che possono variare da un anno all’altro.
artt. 23, 24, 32, 54, 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati per contestare la novità delle eccezioni e dei documenti in appello; la Corte reputa la censura inammissibile e osserva che il deposito di nuovi documenti in appello è consentito.
La Corte ribadisce che per i versamenti su conto corrente del professionista opera la presunzione legale di imponibilità, superabile solo con prova analitica dell’estraneità dei movimenti ai fatti imponibili; per i prelevamenti resta ferma la diversa disciplina dopo Corte cost. n. 228/2014.
Richiamato quale base normativa delle indagini finanziarie in ambito IVA, insieme all’art. 32 d.P.R. 600/1973.
artt. 1321, 1350, 1351 e ss., 1703 e ss., 2697, 2727, 2729 c.c.
Richiamati nel quinto motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché confusa, cumulativa e diretta al riesame del merito; resta fermo il principio sull’onere probatorio del contribuente rispetto ai versamenti bancari.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Corte sottolinea che il ricorso per cassazione è a critica vincolata e che le censure devono essere ricondotte al corretto paradigma normativo con specificità adeguata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale corretto parametro per l’omessa pronuncia, che il primo motivo non aveva individuato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per i motivi di violazione di legge, ma la Corte rileva che le censure in realtà tendevano a un nuovo esame del fatto.
Richiamato con riguardo alla costituzione dell’Agenzia solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve essere formulata con assoluta specificità e deve essere ricondotta al corretto vizio tipizzato dall’art. 360 c.p.c.; motivi confusi, cumulativi o diretti in sostanza a rivalutare il merito sono inammissibili.
- In tema di accertamento bancario nei confronti del professionista, i versamenti su conto corrente restano assistiti dalla presunzione legale di imponibilità di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973, e il contribuente deve fornire prova analitica e puntuale della loro estraneità a fatti imponibili.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la disciplina dei prelevamenti bancari del professionista non è equiparabile a quella dell’imprenditore; la ripresa deve quindi essere valutata alla luce della diversa regola sopravvenuta.
- Il giudicato interno e quello esterno non possono essere invocati in modo astratto: occorre allegare e dimostrare la concreta portata della preclusione, la decisività del capo non impugnato e, per il giudicato esterno, l’identità della questione e l’operatività rispetto alla specifica annualità d’imposta.
- In materia di imposte periodiche e di movimenti bancari, esiti diversi possono essere legittimamente raggiunti per annualità diverse, perché i fatti economici e la loro giustificazione possono mutare da un periodo d’imposta all’altro.
- La produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario è consentita, sicché la censura che la qualifichi come irrituale è infondata.
- La valutazione delle giustificazioni offerte dal contribuente per neutralizzare la presunzione bancaria è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle risultanze probatorie a quella compiuta nella sentenza impugnata.
- La regolazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per il solo mancato esercizio della compensazione.
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