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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35347/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di mobilità interna nel Ministero della giustizia: una dipendente, funzionario giuridico-pedagogico in servizio presso una casa circondariale, risultava in posizione utile nella graduatoria di un avviso pubblico per il transito ad altro dipartimento dello stesso Ministero. Tuttavia l’immissione nei ruoli di destinazione era espressamente subordinata al nulla osta del Capo del DAP, che veniva negato. La lavoratrice agiva per ottenere la disapplicazione del diniego e l’accertamento del diritto al trasferimento, sostenendo che il rifiuto fosse illegittimo e che non vi fosse una reale incompatibilità con le esigenze di servizio. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che, in mancanza del nulla osta previsto dall’avviso, il diritto al transito non fosse sorto e che il giudice non potesse sostituirsi all’amministrazione nella valutazione del merito organizzativo. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme processuali e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello presunto la vincita della procedura da parte di altro dipendente e il suo comando presso l’ufficio di destinazione; (2) falsa applicazione dell’art. 56 d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il comando è solo temporaneo e non modifica l’appartenenza organica; (3) violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché della normativa sulla trasparenza e non discriminazione, per avere la Corte trascurato l’asserita gestione illegittima della mobilità; (4) violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 2103 c.c., assumendo che il nulla osta avrebbe dovuto essere concesso e che i criteri organizzativi invocati dall’amministrazione non avevano base normativa. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, perché non colpivano la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti fondato il rigetto non solo su argomenti rafforzativi relativi alla posizione di altri dipendenti, ma soprattutto sulla circostanza decisiva che il bando subordinava il trasferimento al nulla osta, qui mancante, e sul fatto che non era consentito al giudice sindacare nel merito le valutazioni organizzative dell’amministrazione. Inoltre, la lamentata violazione di buona fede e correttezza, anche ove sussistente, avrebbe potuto al più fondare una domanda risarcitoria e non il diritto sostanziale al trasferimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi autonoma della sentenza di appello, fondata sulla previsione dell’avviso pubblico che subordinava il passaggio al nulla osta del Capo del DAP e sulla non sindacabilità, da parte del giudice, del merito delle valutazioni organizzative dell’amministrazione. Le ulteriori doglianze sulla posizione di altri dipendenti, sul comando e sulla presunta violazione dei principi di buona fede e correttezza sono state giudicate non idonee a scalfire quella base decisoria. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    La mobilità del dipendente pubblico era subordinata, nel caso concreto, al nulla osta dell’amministrazione di appartenenza previsto dall’avviso; in sua assenza non sorgeva il diritto al trasferimento.

  • art. 56 d.P.R. n. 3/1957

    Il comando è figura temporanea e non incide sullo stato giuridico del dipendente, che resta appartenente all’amministrazione di origine.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non coglieva la ratio della decisione e tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali nel primo motivo, senza che la doglianza superasse il decisivo difetto di attacco alla ratio decidendi.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che in cassazione non è consentito un nuovo esame del merito.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo rispetto alla inammissibilità dei motivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’accertamento dei fatti, ma la Corte ha considerato la censura non decisiva rispetto alla motivazione autonoma della sentenza impugnata.

  • art. 28 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo in combinazione con i principi di legalità e imparzialità, ma senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 97 Cost.

    Invocato per contestare la gestione della mobilità; la Corte non ha ritenuto la doglianza idonea a superare il rilievo del nulla osta mancante.

  • d.lgs. n. 33/2013

    Richiamato sotto il profilo della trasparenza, ma le censure non hanno inciso sulla motivazione autonoma della sentenza impugnata.

  • d.lgs. n. 216/2003

    Invocato in relazione al principio di non discriminazione, senza esito utile nel giudizio di legittimità.

  • direttiva 2000/78/CE

    Richiamata come fonte del principio di non discriminazione, ma non determinante nella decisione.

  • art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina della mobilità, ma non decisivo per superare il difetto del nulla osta.

  • art. 1175 c.c.

    La eventuale violazione della buona fede non comporta automaticamente il diritto al trasferimento, ma al più un rimedio risarcitorio.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte ha ritenuto che la violazione della correttezza nell’iter di mobilità non fondi di per sé la pretesa sostanziale al transito.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mobilità e alla professionalità, ma non idoneo a sovvertire la disciplina speciale della procedura in contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una procedura di mobilità interna prevede espressamente che il trasferimento sia subordinato a un nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, la mancanza di tale atto impedisce il perfezionarsi del diritto al transito, anche se il candidato sia collocato utilmente in graduatoria.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile se le censure non si confrontano con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; è necessario aggredire ciascun fondamento decisorio idoneo da solo a sorreggere il dictum.
  • Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di merito delle esigenze organizzative poste a base del diniego di nulla osta, quando si tratti di scelte discrezionali interne non sindacabili nel loro opportunità.
  • La violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella gestione di una procedura di mobilità non implica automaticamente il diritto all’utilità sostanziale richiesta, potendo al più aprire alla tutela risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti.
  • Le censure che mirano, sotto la veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione, perché estranee al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMobilità
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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